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	<title>iureconsultus.it</title>
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	<description>Consulenza legale avanzata in diritto civile e commerciale</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:11:13 +0000</pubDate>
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		<title>CASSAZIONE N. 4757/2010. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE.</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l&#8217;omologa di quella consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del 2001). Nel passaggio in giudicato (o nell&#8217;omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l&#8217;interesse ad agire, concreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/>&#8220;Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l&#8217;omologa di quella consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del 2001). Nel passaggio in giudicato (o nell&#8217;omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l&#8217;interesse ad agire, concreto ed attuale, volto scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione&#8221;.<strong>La Cassazione precisa, quindi, che la domanda di scioglimento della comunione legale può essere proposta in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, ma la pronuncia di merito acquisterà efficacia solo una volta intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.</strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>CASSAZIONE N. 15920/2007. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contratti]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’associazione in partecipazione, l’associato non può subire perdite superiori al suo apporto o illimitate. Dalla lettura combinata degli art. 2553 e 2554 si ricava l’inderogabilità di questa regola e l’incompatibilità di una clausola di tenore contrario al modello negoziale dell’associazione in partecipazione e della cointeressenza.
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/>Nell’associazione in partecipazione, l’associato non può subire perdite superiori al suo apporto o illimitate. Dalla lettura combinata degli art. 2553 e 2554 si ricava l’inderogabilità di questa regola e l’incompatibilità di una clausola di tenore contrario al modello negoziale dell’associazione in partecipazione e della cointeressenza.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>CASSAZIONE N. 10652/2008. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA.</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contratti]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di contratto autonomo di garanzia l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità ed inefficacia del contratto da cui deriva il rapporto, con le seguenti eccezioni: 1) inesistenza del contratto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/>In tema di contratto autonomo di garanzia l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità ed inefficacia del contratto da cui deriva il rapporto, con le seguenti eccezioni: 1) inesistenza del contratto principale 2) nullità per contrarietà a norme imperative o illeicità della causa 3) l’esecuzione fraudolenta comprendendo in quest’ultima ipotesi anche il caso dell’adempimento dell’obbligazione principale se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>CASSAZIONE N. 26983/2008. DONAZIONE E COINTESTAZIONE CONTO CORRENTE.</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contratti]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Costituisce donazione indiretta l’atto di Cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari – è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/>Costituisce donazione indiretta l’atto di Cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari – è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>SEZIONI UNITE CASS. N. 4060/2010; 4061/2010. CANCELLAZIONE DI SOCIETA&#8217; DI PERSONE.</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/>L’art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali delle citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ult. comma, Cost. <br />Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1° gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati.<br />Dalla stessa data, per le società di persone, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità di cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile da 1° gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi dagli artt. 2312 e 2324 c.c., in base ai quali si giunge alla presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse operante negli stessi limiti temporali già indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui esse sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.<br />La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1° gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali e le cooperative, che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro estinzione contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere nell’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa.<br />Per le società di persone, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e capacità è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l’estinzione di esse dagli effetti della novella dell’art. 2495 sull’intero titolo V del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>CASSAZIONE N. 918/2010. DISTRUZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO.</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto Successorio]]></category>

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		<description><![CDATA[In materia testamentaria, ove l&#8217;istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell&#8217;originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l&#8217;esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare - ai sensi dell&#8217;art. 684 cod. civ. - che la distruzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/>In materia testamentaria, ove l&#8217;istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell&#8217;originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l&#8217;esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare - ai sensi dell&#8217;art. 684 cod. civ. - che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un&#8217;effettiva volontà di revoca e, dall&#8217;altro, che il mancato reperimento dell&#8217;originale della scheda non è addebitabile - ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 cod. civ. - a responsabilità dell&#8217;istituito medesimo.</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>CASSAZIONE N. 360/2010. QUALITA&#8217; DI EREDE DEL LEGITTIMARIO PRETERMESSO.</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto Successorio]]></category>

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		<description><![CDATA[In materia di successione ereditaria, l&#8217;erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell&#8217;azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l&#8217;assunzione della qualità di erede e l&#8217;attribuzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/><strong>In materia di successione ereditaria, l&#8217;erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell&#8217;azione di riduzione</strong>; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l&#8217;assunzione della qualità di erede e l&#8217;attribuzione congiunta di un asse ereditario.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://iureconsultus.it/?p=54&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_54" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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		</item>
		<item>
		<title>CASSAZIONE N. 2653/2010. SALVEZZA DEI DIRITTI ACQUISTATI DALL&#8217;EREDE APPARENTE.</title>
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		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto Successorio]]></category>

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		<description><![CDATA[In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l&#8217;erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell&#8217;art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all&#8217;onere di provare la sua buona fede all&#8217;atto dell&#8217;acquisto, consistente nella dimostrazione dell&#8217;idoneità del comportamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e3bb3d533c09c4da0666f11b71315561&amp;size=20&amp;default=' alt=''/>In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l&#8217;erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell&#8217;art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all&#8217;onere di provare la sua buona fede all&#8217;atto dell&#8217;acquisto, consistente nella dimostrazione dell&#8217;idoneità del comportamento dell&#8217;alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell&#8217;esistenza di circostanze indicative dell&#8217;ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell&#8217;acquisto.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://iureconsultus.it/?p=53&amp;akst_action=share-this" title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_53" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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		</item>
		<item>
		<title>COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE).</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/</link>
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		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 01:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contratti]]></category>

		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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Il regime di comunione legale, a prima vista di facile interpretazione, presenta, a ben vedere, ambiti di applicabilità non chiari o che possono generare l’insorgenza di dubbi. Una delle problematiche che, specialmente di recente, ha suscitato l’interesse della dottrina e della giurisprudenza è quella relativa alla sorte dei beni acquistati, in comunione legale dei beni, [...]]]></description>
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<p>Il regime di comunione legale, a prima vista di facile interpretazione, presenta, a ben vedere, ambiti di applicabilità non chiari o che possono generare l’insorgenza di dubbi. Una delle problematiche che, specialmente di recente, ha suscitato l’interesse della dottrina e della giurisprudenza è quella relativa alla sorte dei beni acquistati, in comunione legale dei beni, con denaro personale. È considerato tale quello pervenuto al coniuge a titolo di successione o donazione o quello parafernale, ossia facente parte del patrimonio personale del coniuge antecedente alla contrazione del matrimonio (o, comunque, alla scelta del regime di comunione legale).</p>
<p>Sul punto si assiste allo scontro, a ben vedere ancora animoso, tra due orientamenti. Alcuni autori (1) ritengono che qualunque acquisto effettuato con denaro personale sia suscettibile di esclusione, purché questa avvenga secondo i dettami dell’art. 179, commi 1, lett. f) e 2 c.c. (nell’atto traslativo si rende, quindi, necessaria la dichiarazione dell’acquirente relativa alla personalità del bene, alla quale deve seguire la ricognizione del coniuge non acquirente). Tale tesi – che essendo maggiormente aderente ad una interpretazione sistematica della normativa in tema di regimi patrimoniali si ritiene preferibile – argomenta dal combinato disposto degli artt. 177.1, lett. a),  (“costituiscono oggetto della comunione: a)  gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”) e 179.1, lettere a) ed f), c.c. (“non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”). Si è specificato come non vi sia dubbio alcuno sul fatto che il denaro rientri nel generale ed ordinario concetto giuridico di bene. In quanto tale ben può, quindi, essere scambiato con ulteriori beni ai sensi dell’art. 179.1, lett. f) c.c. I dissidi maggiori sorgono, tuttavia, relativamente all’acquisto, vigente il regime di comunione legale, di beni con denaro parafernale (l’esclusione, dalla comunione, di beni acquistati con denaro ricevuto in virtù di donazione o successione è rafforzato dalla previsione dell’art. 179.1, lett. b), c.c. e dalla necessaria omogeneità disciplinare da riservare ai beni, di qualunque natura essi siano, oggetto di successione o donazione). In tale ipotesi, non può farsi a meno di osservare che, considerando l’acquisto effettuato con denaro parafernale come rientrante in comunione, si finirebbe col limitare eccessivamente l’autonomia negoziale del coniuge, il quale si vedrebbe costretto, per avere la certezza della esclusione dalla comunione, a “trasformare”, prima dell’instaurarsi della comunione, tutto il denaro facente parte del proprio patrimonio in beni immobili o mobili registrati, salvo poi effettuare la rivendita instauratosi lo stesso. È evidente l’illogicità di una soluzione del genere nonché la contrarietà al principio di economia dei mezzi giuridici. Eventuali problematiche potrebbero sorgere da un punto di vista probatorio. Sarebbe allora opportuno che, prima dell’instaurarsi del regime di comunione, i coniugi (o quantomeno quello interessato alla esclusione) provvedano a far redigere un atto ricognitivo che attesti il denaro parafernale appartenente agli stessi (allo stesso).</p>
<p>Altra dottrina è di avviso completamente opposto. Gli autori (2) che la sostengono muovono, tuttavia, da ragioni prettamente probatorie; osservano, infatti, come la prova del quantum di denaro posseduto prima dell’instaurazione del regime di comunione legale sarebbe così ardua da avere indotto il legislatore a non sbilanciarsi sul punto (escludendo così, implicitamente, rilevanza al denaro “personale”). La Cassazione (3), da parte sua, sembrerebbe aderire a questo secondo orientamento. È stato, infatti, recentemente (4) affermato come la qualità di bene personale e la conseguente esclusione della comunione non deriverebbero dal sol fatto che il bene sia stato acquistato con denaro personale, essendo, ai fini della esclusione, necessario che l’acquisto sia stato effettuato con denaro che provenga dalla vendita o dalla permuta con altri beni personali. È di assoluta evidenza, anche ad occhio non attento, la notevole forzatura interpretativa della Suprema Corte, la quale equipara (confonde !?!) lo scambio alla permuta. La Cassazione sembra, in altri termini, far propria la distinzione dottrinale avanzata da alcuni autori tra denaro personalissimo (derivante dalla trasformazione di beni personali) e denaro personale (quello parafernale). Il primo sarebbe escluso dalla comunione, il secondo inderogabilmente ricompresovi. È stato acutamente e correttamente osservato da alcuna dottrina (5) come una interpretazione di tal fatta appaia essere eccessivamente limitativa di un contesto che trova, nella tutela di interessi pubblicistici, una regolamentazione privatistica. È palese, continuando, l’incongruità della ricostruzione esaminata con la lettera dell’art. 179.1, lett. a) c.c., nonché con la ratio che ha sotteso la creazione legislativa del concetto di bene personale (lasciare fuori dalla comunione beni non collegati alle attuali capacità reddituali del coniuge: si pensi ai beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario, a quelli acquisiti successivamente per donazione o successione, ai beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, alla pensione attinente alla perdita della capacità relativa). Aderire ad una tesi di tal fatta significherebbe, a ben vedere, piegare, in modo inammissibile, il diritto sostanziale ad esigenze probatorie (quando dovrebbe essere esattamente il contrario). La Cassazione sembra, tuttavia, almeno parzialmente, essere, di recente (6), tornata sui suoi passi. È stato, infatti, statuito che ”in tema di comunione legale tra i coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, dal medesimo accantonato, sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d’altro canto è configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177.1, lett. a), cod. civ., cioè come una operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo del patrimonio del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall’alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all’art. 179,1, lett. f), c.c.”. Argomentazioni, queste, che, a ben vedere, non fanno altro che rafforzare la tesi della escludibilità dalla caduta in comunione dei beni acquistati con denaro parafernale.</p>
<p> </p>
<p>Massimiliano Caruso</p>
<p> </p>
<p>(1) A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, Milano, 1984, p. 988; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, 1984, p. 88 ss.</p>
<p>(2) V. DE PAOLA, A. MACRÌ, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, p. 132; V. DE PAOLA, S. MACRÌ, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato vol.2, p. 361 – 571.  </p>
<p>(3) Cass. 1556/93; Cass. 9355/97; Cass. 19250/04.</p>
<p>(4) Cass. 2954/03.</p>
<p>(5) L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione, 2006, p. 360.</p>
<p>(6) Cass. 1197/06.        </p>
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		<title>SEZIONI UNITE CASS. N. 21045/09. L&#8217;IPOTECA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE PREVALE SUL PRIVILEGIO SPECIALE DI CUI ALL&#8217;ART. 2775-BIS C.C.</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 02:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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Sentenza n. 21045 del 1° ottobre 2009 
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito) 
RESPONSABILITA&#8217; PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE
 
«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del [...]]]></description>
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<p>Sentenza n. 21045 del 1° ottobre 2009 </p>
<p>(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito) </p>
<p>RESPONSABILITA&#8217; PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE</p>
<p> </p>
<p>«<strong>Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste</strong> (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) <strong>i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva</strong> (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), <strong>resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.</strong> Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».</p>
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