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	<title>Commenti per iureconsultus.it</title>
	<link>http://iureconsultus.it</link>
	<description>Consulenza legale avanzata in diritto civile e commerciale</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:57:40 +0000</pubDate>
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		<item>
		<title>Commenti su LA FIDUCIA. di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/05/17/la-fiducia/#comment-77</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:40:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/05/17/la-fiducia/#comment-77</guid>
		<description>Grazie per i graditi complimenti. Effettivamente su molti testi l'istituto è delineato in modo voluttuario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per i graditi complimenti. Effettivamente su molti testi l&#8217;istituto è delineato in modo voluttuario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su LA FIDUCIA. di francesca di bella</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/05/17/la-fiducia/#comment-76</link>
		<dc:creator>francesca di bella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:05:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/05/17/la-fiducia/#comment-76</guid>
		<description>complimenti, 
            finalmente un'esposizione sull'istituto del negozio fiduciario  completa ed esauriente!!
Dalle descrizioni fumose e dottrinarie dei testi in uso non era facile farsi un quadro altrettanto  chiaro.
grazie 
Francesca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti,<br />
            finalmente un&#8217;esposizione sull&#8217;istituto del negozio fiduciario  completa ed esauriente!!<br />
Dalle descrizioni fumose e dottrinarie dei testi in uso non era facile farsi un quadro altrettanto  chiaro.<br />
grazie<br />
Francesca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EFFETTI DEL CONTRATTO. DEROGHE. MUTUO DISSENSO, RECESSO, REVOCA. di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-59</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:18:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-59</guid>
		<description>E' da premettere che senza una lettura delle clausole contrattuali inserite nello stesso è molto difficile dare una risposta che possa soddisfarla pienamente.

Si tratta certamente di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso dall'abitazione. La durata minima è di sei anni, salvo che l'attività sia transitoria (ove sia prevista una durata inferiore si applica, comunque, il termine legale). Il contratto è soggetto a tacito rinnovo.

Fatta questa breve premessa, e dando per scontato che il contratto sia stato stipulato per far fronte ad attività transitoria, basta inviare prontamente lettera di disdetta, specificando i motivi alla base della stessa. Nell'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato per attività transitorie, come detto, varrà il termine legale: 6 anni. In tal caso sarebbe necessario revocare lo stesso e basare la revoca sulla presupposizione, ossia sul fatto che era noto (pur in assenza di contrattualizzazione) al locatore che la locazione fosse indissolubilmente legata all'esercizio di una attività economica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da premettere che senza una lettura delle clausole contrattuali inserite nello stesso è molto difficile dare una risposta che possa soddisfarla pienamente.</p>
<p>Si tratta certamente di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso dall&#8217;abitazione. La durata minima è di sei anni, salvo che l&#8217;attività sia transitoria (ove sia prevista una durata inferiore si applica, comunque, il termine legale). Il contratto è soggetto a tacito rinnovo.</p>
<p>Fatta questa breve premessa, e dando per scontato che il contratto sia stato stipulato per far fronte ad attività transitoria, basta inviare prontamente lettera di disdetta, specificando i motivi alla base della stessa. Nell&#8217;ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato per attività transitorie, come detto, varrà il termine legale: 6 anni. In tal caso sarebbe necessario revocare lo stesso e basare la revoca sulla presupposizione, ossia sul fatto che era noto (pur in assenza di contrattualizzazione) al locatore che la locazione fosse indissolubilmente legata all&#8217;esercizio di una attività economica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EFFETTI DEL CONTRATTO. DEROGHE. MUTUO DISSENSO, RECESSO, REVOCA. di Maria Bianchi</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-58</link>
		<dc:creator>Maria Bianchi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:51:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-58</guid>
		<description>15/03/2010
Chiedo cortesemente chiarimenti in merito a un contratto d'affitto uso ufficio, con scadenza 30/05/2012 e registrazione annuale alla data del 30/05/2010.Ora, dovendo purtroppo chiudere l'attività, che prassi dovrò seguire per poter chiudere il contratto senza ulteriori perdite economiche? 
Vi ringrazio per l'aiuto che mi darete.
Maria Bianchi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15/03/2010<br />
Chiedo cortesemente chiarimenti in merito a un contratto d&#8217;affitto uso ufficio, con scadenza 30/05/2012 e registrazione annuale alla data del 30/05/2010.Ora, dovendo purtroppo chiudere l&#8217;attività, che prassi dovrò seguire per poter chiudere il contratto senza ulteriori perdite economiche?<br />
Vi ringrazio per l&#8217;aiuto che mi darete.<br />
Maria Bianchi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EFFETTI DEL CONTRATTO. DEROGHE. MUTUO DISSENSO, RECESSO, REVOCA. di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-57</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:19:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-57</guid>
		<description>In assenza di ulteriori infortmazioni in merito alla vicenza de Lei posta, il contratto di assicurazione è da intendersi rinnovato essendo stata manifestata recettiziamente (e per iscritto) la volontà di togliere efficacia alla precedenta disdetta entro i termini previsti quale scadenza del contratto. L'ultima manifestazione di volontà dell'assicurato (oltre a poter essere espressione di mancanza di buona fede nella contrattazione)avviene quando, ormai, il contratto si è automaticamente rinnovato (potrebbe dare vita, tuttavia, ad una revoca del contratto di assicurazione solo ove espressamente prevista, dallo stesso, tal possibilità).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In assenza di ulteriori infortmazioni in merito alla vicenza de Lei posta, il contratto di assicurazione è da intendersi rinnovato essendo stata manifestata recettiziamente (e per iscritto) la volontà di togliere efficacia alla precedenta disdetta entro i termini previsti quale scadenza del contratto. L&#8217;ultima manifestazione di volontà dell&#8217;assicurato (oltre a poter essere espressione di mancanza di buona fede nella contrattazione)avviene quando, ormai, il contratto si è automaticamente rinnovato (potrebbe dare vita, tuttavia, ad una revoca del contratto di assicurazione solo ove espressamente prevista, dallo stesso, tal possibilità).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su EFFETTI DEL CONTRATTO. DEROGHE. MUTUO DISSENSO, RECESSO, REVOCA. di manfredi</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-56</link>
		<dc:creator>manfredi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:14:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/07/02/effetti-del-contratto-deroghe-mutuo-dissenso-recesso-revoca/#comment-56</guid>
		<description>pongo il seguente quesito. Un cliente invia alla propria compagnia di assicurazione lettera di disdetta della polizza che assicura il negozio. Lo va a trovare l'assicutore ci ripensa e
sullo stessa lettera di disdetta scrive di proprio pugno che
intende revocare questa disdetta.
Dopo la scadenza della polizza, qualche giorno dopo, invia un fax
alla propria compagnia con il quale intende revocare la revoca della disdetta ritenendola valida a tutti gli effetti.
Cosa ne pensate ?  Grazie del contributo che mi vorrete dare.
Manfredi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pongo il seguente quesito. Un cliente invia alla propria compagnia di assicurazione lettera di disdetta della polizza che assicura il negozio. Lo va a trovare l&#8217;assicutore ci ripensa e<br />
sullo stessa lettera di disdetta scrive di proprio pugno che<br />
intende revocare questa disdetta.<br />
Dopo la scadenza della polizza, qualche giorno dopo, invia un fax<br />
alla propria compagnia con il quale intende revocare la revoca della disdetta ritenendola valida a tutti gli effetti.<br />
Cosa ne pensate ?  Grazie del contributo che mi vorrete dare.<br />
Manfredi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Massimiliano Caruso</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-52</link>
		<dc:creator>Massimiliano Caruso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 01:53:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-52</guid>
		<description>La Cassazione 1197/06 esclude che l'accantonamento delle somme di denaro SU CONTO CORRENTE PERSONALE derivanti dalla vendita di bene personale entrino in comunione legale. E' certamente ammissibile una donazione diretta/indiretta tra coniugi (essendo venuto meno il disposto di cui all'art. 781 c.c.). In molte pronunce giurisprudenziali si è fatto cenno alle donazioni inderette tra coniugi. Nello specifico: TRIB. BERG. 18-3-83, pd. 316538 ("in sede di divisione dei beni oggetto di comunione legale (...)un coniuge può pretendere dall'altro la restituzione delle somme che assume prelevare dal patrimonio personale e impiegate in spese ed investimenti per la comunione, SOLO OVE SI DIMOSTRI CHE ESISTEVA UN ACCORDO, QUANTOMENO TACITO, TRA LE PARTI E CHE TRATTAVASI DI ANTICIPAZIONI DI UN CONIUGE A FAVORE DELLA COMUNIONE E NON DI DONAZIONI INDIRETTE").

Alla luce della Cassazione richiamata e del fatto che sono certamente ammissibili donazioni inderette tra coniugi riterrei che il versamento della somma di denaro proveniente dalla rivendita di un bene SU UN CONTO CORRENTE COINTESTATO, ben può essere INDICE della volontà del de cuis di donare indirettamente metà del ricavato alla moglie.

Leggendo attentamente la Cassazione richiamata potrebbe, tuttavia, addivenirsi ad una interpretazione diversa. Il non accantonamento su un CONTO CORRENTE PERSONALE potrebbe essere valutato quale elemento che esclude a priori la PERSONALITà del denaro ricavato, il quale, in tal caso, entrerebbe direttamente in comunione senza che ci sia donazione indiretta alcuna.

Chiudo facendo osservare come, sul punto, non ci sia un orientamento consolidato e il problema segnalato è proprio uno di quelli che crea le maggiori disquisizioni dottrinarie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione 1197/06 esclude che l&#8217;accantonamento delle somme di denaro SU CONTO CORRENTE PERSONALE derivanti dalla vendita di bene personale entrino in comunione legale. E&#8217; certamente ammissibile una donazione diretta/indiretta tra coniugi (essendo venuto meno il disposto di cui all&#8217;art. 781 c.c.). In molte pronunce giurisprudenziali si è fatto cenno alle donazioni inderette tra coniugi. Nello specifico: TRIB. BERG. 18-3-83, pd. 316538 (&#8221;in sede di divisione dei beni oggetto di comunione legale (&#8230;)un coniuge può pretendere dall&#8217;altro la restituzione delle somme che assume prelevare dal patrimonio personale e impiegate in spese ed investimenti per la comunione, SOLO OVE SI DIMOSTRI CHE ESISTEVA UN ACCORDO, QUANTOMENO TACITO, TRA LE PARTI E CHE TRATTAVASI DI ANTICIPAZIONI DI UN CONIUGE A FAVORE DELLA COMUNIONE E NON DI DONAZIONI INDIRETTE&#8221;).</p>
<p>Alla luce della Cassazione richiamata e del fatto che sono certamente ammissibili donazioni inderette tra coniugi riterrei che il versamento della somma di denaro proveniente dalla rivendita di un bene SU UN CONTO CORRENTE COINTESTATO, ben può essere INDICE della volontà del de cuis di donare indirettamente metà del ricavato alla moglie.</p>
<p>Leggendo attentamente la Cassazione richiamata potrebbe, tuttavia, addivenirsi ad una interpretazione diversa. Il non accantonamento su un CONTO CORRENTE PERSONALE potrebbe essere valutato quale elemento che esclude a priori la PERSONALITà del denaro ricavato, il quale, in tal caso, entrerebbe direttamente in comunione senza che ci sia donazione indiretta alcuna.</p>
<p>Chiudo facendo osservare come, sul punto, non ci sia un orientamento consolidato e il problema segnalato è proprio uno di quelli che crea le maggiori disquisizioni dottrinarie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE). di Avv. Pasqaulino Flammia</title>
		<link>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-51</link>
		<dc:creator>Avv. Pasqaulino Flammia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:37:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://iureconsultus.it/2009/11/26/comunione-legale-ed-acquisto-con-denaro-personale-pervenuto-per-donazione-o-successione-o-parafernale/#comment-51</guid>
		<description>Caro Massimiliano,

sono un giovane avvocato è mi è appena capitato un caso in cui un coerede rivendica la riduzione di una donazione (indiretta?) di somme di denaro effettuata dal de cuius alla moglie (coerede) attraverso il deposito del ricavato della vendita di un bene personale su di un conto bancario cointestato con la moglie.

La moglie nell'anno prima del decesso del de cuius ha prelevato ripetutamente le suddette somme senza essere in grado di fornire alcuna giustificazione in merito all'utilizzo e si rifiuta di conferirle nella massa ereditaria come per legge.  

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Massimiliano,</p>
<p>sono un giovane avvocato è mi è appena capitato un caso in cui un coerede rivendica la riduzione di una donazione (indiretta?) di somme di denaro effettuata dal de cuius alla moglie (coerede) attraverso il deposito del ricavato della vendita di un bene personale su di un conto bancario cointestato con la moglie.</p>
<p>La moglie nell&#8217;anno prima del decesso del de cuius ha prelevato ripetutamente le suddette somme senza essere in grado di fornire alcuna giustificazione in merito all&#8217;utilizzo e si rifiuta di conferirle nella massa ereditaria come per legge.  </p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
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