L’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto della clausola generale di buona fede e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti endosocietari. Conseguentemente, è illegittima e comporta obbligo al risarcimento del danno l’applicazione di tale clausola al solo fine di determinare l’estromissione di un amministratore dalla gestione della società. L’obbligo di risarcire il danno da illegittima applicazione della clausola simul stabunt simul cadent è posto a carico dei soci che hanno violato la clausola generale di buona fede; ed il calcolo del danno si esegue alla stregua del caso di revoca dell’amministratore avvenuta senza giusta causa.

In vigore dal 15 novembre la legge 180/2011 che definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di riconoscerne il contributo fondamentale alla crescita dell’occupazione e della prosperità economica del Paese, di favorire l’avvio di nuove attività anche da parte dei giovani e delle donne e di valorizzare le micro, piccole e medie imprese mediante la promozione di politiche volte all’aggregazione tra di esse attraverso i distretti o le reti di imprese.

Punti cardine dello statuto:

- semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri;

- maggiore trasparenza nell’accesso al credito;

- valutazione preventiva da parte della P.A dell’impatto di nuove norme sulle imprese prima ancora che siano adottate;

- nascita del Garante per le micro piccole e medie imprese;

- impegno all’adozione entro un anno della direttiva europea 2011/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (termini fissati in 30 giorni per le merci e i servizi forniti dalle imprese alla P.A. e di 60 giorni per i contratti tra imprese).

Si tratta, in sintesi, dell’applicazione dello “Small Business Act”, ossia della carta europea dei diritti per le piccole e medie imprese.

Massimiliano Caruso

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - in esecuzione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di modificare le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - il decreto 10 novembre 2011, recante “Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Maggiori Garanzie

Le imprese possono godere di una nuova forma di aiuto attraverso le riserve del Programma Operativo Nazionale (PON) e del Programma Operativo Interregionale (POI) per un ’importo massimo garantito complessivo che non può superare i 2,5 milioni di euro.

La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI (e relative sottoriserve) può essere richiesta mediante la presentazione del modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.

Seguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità.

Le richieste di prenotazione saranno presentate al Comitato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.

Entro due mesi (termine massimo) dalla data di presentazione della richiesta (ovvero dalla data di completamento della stessa) il Comitato ne delibera l’accoglimento o il rigetto. Nel primo caso, la garanzia viene prenotata a favore dell’impresa richiedente.

La comunicazione viene effettuata entro 10 giorni dall’approvazione del comitato, trascorsi i quali l’impresa interessata può presentarsi in banca o presso una società di intermediazione finanziaria per ottenere l’erogazione del prestito.

Gli istituti di credito presentano richiesta di controgaranzia entro 3 mesi dall’approvazione della domanda inviata dall’azienda all’autorità di gestione.

 

Transazioni

Modificate la procedura di transazione tra azienda e banca creditrice per l’estinzione del debito ed il sistema di contestazione dell’inefficacia o revoca della garanzia.

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese copre le spese di transazione con la banca.

Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, dovranno essere sottoposte preventivamente dai richiedenti al Gestore per l’assenso del Comitato di Gestione del Fondo: dovranno prevedere, inoltre, una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo costituito da rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

Le richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, in modo da essere sottoposte al successivo esame del Comitato, mediante (pena l’improcedibilità) la compilazione del modello previsto dal decreto con tutti i documenti richiesti per l’attivazione della garanzia del Fondo.

Le richieste devono contenere:

- l’ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;

- l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;

- l’ammontare dell’importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);

- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;

- la conseguente perdita a carico del Fondo;

- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell’impresa debitrice e/o dei suoi garanti;

- eventuali altre esposizioni debitorie dell’impresa nei confronti della banca finanziatrice;

- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.

 

Procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell’intervento

Nel caso di inefficacia o di revoca dell’intervento del fondo di garanzia il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l’avvio del relativo procedimento, assegnando ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Gli interessati possono presentare, entro il termine suesposto, al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

In tal caso l’autorità di gestione comunica l’avvio del procedimento alle imprese che hanno fatto richiesta o hanno già ottenuto l’aiuto per consentire loro di presentare delle controdeduzioni entro 30 giorni.

La pratica passa infine al comitato di valutazione che entro 90 giorni dalla comunicazione decide sul caso.

Ministero Sviluppo economico

Circolare 3 novembre 2011 n. 3645

“Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008) – Approssimarsi del termine – Indicazioni operative”

L’art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008 (convertito, con modificazioni, con legge 2/2009) prevede che:

«Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’ invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata».

Entro il 29 novembre 2011, pertanto, tutte le imprese «costituite in forma societaria» iscritte nel registro delle imprese che non abbiano già provveduto in tal senso, dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro medesimo.

Si evidenzia che il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa.

Obbligate alla comunicazione in questione sono:

- le società di capitali e di persone;
- le società semplici;
- le società cooperative;
- le società in liquidazione;
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La domanda di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la “Comunicazione unica” di cui all’art. 9 del decreto-legge 7/2007, e, nell’ambito di questa, mediante la modulistica registro imprese lREA (modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata).

Si rammenta che ai sensi dell’ultimo periodo del citato art. 16, c. 6 «L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

Nel caso in cui la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata dovesse essere accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio: trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento.

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa: si segnalata, a tal fine, che sul sito www.registroimprese.it è disponibile una procedura semplificata on fine che consente di procedere all’adempimento in modo ancora più rapido.

I professionisti individuati dall’art. 31, comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese dichiarando, nelle note, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di finna digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo.

Si ritiene che nulla osti all’indicazione, nell’ambito della comunicazione in questione, dell’indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.

In caso di rinnovo della pec già iscritta al registro delle imprese, avvenuto sia precedentemente sia successivamente alla sua scadenza, non dovrà essere fatta alcuna comunicazione al registro delle imprese.

• In Italia, nove aziende su dieci sono di tipo familiare.
• Il 43% dei primi cento gruppi italiani per fatturato è controllato dalla stessa famiglia.
• Secondo il Family Firm Institute, ottengono in genere performance più elevate rispetto alle concorrenti.
• Hanno un vantaggio competitivo, dovuto a: estrema dedizione, più alta attenzione alla qualità, continuità di comando, attenzione al medio-lungo periodo, rapidità di decisione e di azione. Devon affrontare, peró, significativi problemi.
• Nelle imprese familiari del Centro Italia, la carriera delle nuove leve segue un percorso formalizzato nel 22% dei casi.
• Il controllo sulle loro attività pare inadeguato.
• Nel 34% dei casi, infatti, il giudizio sul lavoro dei newcomers tocca alla famiglia.
• Il 23% lascia l’incarico al presidente o a un amministratore.
• Nel 13% dei casi tocca a un organo interno.
• Nell’8% a un diretto superiore. Addirittura nel 21% delle imprese non c’è nessuno a controllarlo.

La formazione dei familiari destinati a ricoprire cariche importanti nelle imprese è uno dei punti deboli del sistema italiano.
• 22% - I familiari assunti sprovvisti di diploma.
• 58% - I familiari in possesso di diploma.
• 5% - Familiari laureati, ma in ambiti non attinenti al core business aziendale.
• 15% - Familiari laureati in economia o in materie vicine al core business aziendale. 

Gli otto peccati capitali.
La spina dorsale dell’Italia sono le aziende familiari che realizzano l’80% del Pil e generano tre posti di lavoro su quattro. Un patto di famiglia ben strutturato puó aiutare a dei balte i rischi, sempre in agguato. Questi i più ricorrenti:
• Scarso rispetto dei ruoli.
• La parentela conta più di competenze e meriti.
• Mancano criteri chiari per la cooptazione dei familiari in azienda.
• Carenze nella comunicazione.
• Scarsa chiarezza sulle competenze e sui poteri dei proprietari.
• Bassa predisposizione ad aprirsi ai contributi di manager esterni.
• Mancano processi strutturati per la gestione operativa.
• Per salvaguardare gli equilibri di famiglia, si rinviano decisioni importanti.

E’ configurabile la responsabilità penale del datore di lavoro, amministratore delegato di una S.p.A., per un infortunio mortale occorso ad un dipendente imputabile alla vetustà di un’apparecchiatura di lavoro da questi utilizzata, in quanto la responsabilità di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non obsoleti grava direttamente sul datore di lavoro a prescindere dall’esistenza di una delega effettiva ed efficace.

In ambito penale (tale é la materia prevenzionistica volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 - modificato dal d.lgs. n. 106/2009 - anche se attivata in via contravvenzionale con la procedura di prescrizione obbligatoria) la responsabilità per le condotte illecite rilevate dal personale ispettivo è personale. E’, in altri termini, dei soggetti che (datori di lavoro) avrebbero dovuto agire doverosamente, non ponendo in essere il comportamento antidoveroso, per conto dell’azienda nella quale le violazioni vengono ad essere riscontrate e debitamente accertate.

L’articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008 disciplina in maniera esplicita i requisiti legali della delega di funzioni in materia di sicurezza (ammessa - con adeguata e tempestiva pubblicità - entro limiti precisi e tassativi).

La delega deve:
a) risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

In assenza di delega rispettosa dei requisiti suesposti, ciascuno dei soci della società di persone potrà essere chiamato, nella qualità di datore di lavoro, a rispondere delle violazioni prevenzionistiche rilevate dagli organi di vigilanza, salvo che si riesca a dimostrare l’obiettiva insussistenza di responsabilità personale colpevole (la quale, per contro, potrà essere offerta durante il procedimento penale dinanzi all’Autorità giudiziaria e non nelle attività di Polizia Giudiziaria quale è la prescrizione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 758/1994).

Massimiliano Caruso

Il disposto di cui all’art. 2423 bis cod.civ. (nonché il rispetto dei principi contabili) impone che la bozza di bilancio presentata dal Consiglio d’Amministrazione sia redatta nel rispetto dei principi di verita’, correttezza, prudenza e chiarezza. E’ essenziale, inoltre, che sia adottata secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. E’ evidente, quindi, come la delibera di adozione in esecuzione di una bozza viziata sia invalida. Il Consiglio d’Amministrazione, evidentemente, sara’ tenuto a predisporre un nuovo progetto di bilancio che sia esente da vizi.
L’osservanza degli esposti principi permea la redazione del bilancio di esercizio che in una Società per Azioni coinvolge molteplici soggetti. Il bilancio, infatti, deve essere redatto considerando la necessità di evidenziare gli effetti delle operazione nei rapporti tra società e parti correlate.

L’impugnabilità della delibera d’approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio d’Amministrazione deriva dal combinato disposto degli artt. 2388, comma 4 (validità delle deliberazioni del consiglio) e 2378 c.c. (procedimento d’impugnazione). Entrambe le norme possono essere considerate di carattere generale ed in quanto tali suscettibili di applicazione alle delibere di un Consiglio d’Amministrazione. L’ammissibilità della sospensione deriva, poi, dalla mancanza di un esplicito divieto legislativo in tal senso, ma soprattutto dal considerare che la delibera adottata dal Consiglio d’Amministrazione che ha approvato un progetto di bilancio è eseguibile, trattandosi di parte che integra il procedimento di approvazione del bilancio.

L’impugnazione dell’esecuzione della delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio d’Amministrazione consente una tutela anticipata al momento dell’approvazione consiliare, presentando aspetti che coinvolgono il bilanciamento degli interessi di tre differenti soggetti: la società, i soci, i terzi.

Non discutibile è il coinvolgimento specifico della società. Essa ha interesse a presentare alla propria assemblea dei soci un progetto di bilancio conforme ai principi di legge. Si tratta di un interesse volto ad evitare conseguenze giuridiche rilevanti. Gli effetti lesivi sono da ravvisare nell’approvazione da parte dei soci di un bilancio illegittimo con potenziale declaratoria di nullità della delibera assembleare. Non bisogna dimenticare, poi, come un bilancio redatto contra legem esponga la società a potenziali azioni di risarcimento danni promossi dai soci di minoranza.

L’interesse della società è da ritenersi prevalente e non contrasta l’interesse generale dei terzi (certamente meritevole di tutela). Il terzo, infatti, deve fare affidamento sull’attendibilità e correttezza del bilancio d’esercizio, al fine di effettuare le valutazioni che ritengono opportune prima di entrare giuridicamente in contatto con la società.

Non ultimo è l’interesse dell’amministratore in disaccordo. Quest’ultimo, infatti, ha interesse a manifestare il dissenso in modo da tutelarsi da potenziali azioni di responsabilità.

Massimiliano Caruso

“In caso di cessione di quota di società in nome collettivo, qualora il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa dell’inesistenza di debiti sociali, lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti del creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti la quota, i quali, pertanto, una volta adempiute tali obbligazioni non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori”.

Deve ritenersi ammissibile la fusione eterogenea per incorporazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione.

La previsione, nel nostro ordinamento, dell’istituto della trasformazione eterogenea, di cui agli artt. 2500 septies e ss. c.c., implicitamente consente - pur in assenza di un dato normativo espresso - la fusione eterogenea, atteso che il risultato conseguito non sarebbe diverso da quello derivante da una sequenza procedimentale - certamente lecita - di trasformazione eterogenea e conseguente fusione omogenea, purché siano garantiti gli interessi dei soci e dei terzi.

Non è di ostacolo all’operazione prospettata il principio di tassatività e tipicità degli atti iscrivibili nel registro imprese (art. 2188 c.c.) in considerazione della scindibilità degli adempimenti pubblicitari, che possono essere espletati - con riferimento alla società - nel registro imprese e - con riferimento alla fondazione - nel registro delle persone giuridiche”.

L’innovativa pronuncia del Tribunale di Padova, a ben vedere, non fa altro che confermare come l’introduzione dell’istituto della trasformazione eterogenea abbia impresso una svolta al sistema delle operazioni straordinarie, decretando il definitivo superamento del principio di omogeneità causale.

Massimiliano Caruso

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