La sentenza in oggetto non fa che confermare l’orientamento giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. IV, con la decisione del 10 novembre 2009, n. 7267 che, peraltro, nella sua funzione nomofilattica, sta uniformando l’interpretazione del diritto oggettivo in materia di delitti colposi in tutto il territorio della Repubblica.

Con la sentenza del 2011, il Tribunale di Ravenna affronta il tema della sussistenza, in capo al datore di lavoro, della responsabilità penale a titolo di colpa per la morte del prestatore di lavoro nell’adempimento dei suoi doveri inerenti al rapporto contrattuale di cui è parte.

In particolare, affronta il tema della punibilità del datore di lavoro per la morte del lavoratore che, per non aver assunto una condotta caratterizzata dalla abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità e, quindi, per non aver assunto un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità - quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento morte, ai sensi dell’art. 41 c.p. - tra la condotta posta in essere dal datore di lavoro in violazione di una regola cautelare e l’evento mortale, rende sussistente la responsabilità penale in capo al datore di lavoro a titolo di colpa.

Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa. Il lavoratore si recava presso lo stabilimento della società Alfa per questioni di manutenzione degli impianti elettrici. Nel corso dell’intervento, però, il lavoratore veniva accidentalmente a contatto diretto con le parti attive del circuito elettrico, perdendo la vita.

Il Tribunale di Ravenna, ammettendo che il lavoratore avrebbe volontariamente disattivato i meccanismi di sicurezza, verosimilmente con l’intenzione di rendere più agevoli e rapide le operazioni di manutenzione, con ciò sottovalutando il grave rischio cui andava incontro, ha comunque individuato, in capo al datore di lavoro (e anche in capo al direttore dello stabilimento in cui i lavori venivano eseguiti) una condotta di colpa specifica.

Attenzione: la colpa è generica quando la condotta incriminata vìola una regola cautelare astratta, come può esserlo la regola che prescrive la diligenza nell’uso delle armi, oppure quella che prescrive la prudenza quando si è alla guida delle auto. Nel caso de quo, la colpa imputabile al datore di lavoro (e al direttore dello stabilimento) è specifica perchè la condotta da egli posta in essere ha violato una regola cautelare concreta (e non astratta) derivante dalla la precisa direttiva, emanata dal responsabile per la sicurezza, di sospendere i lavori sino a quando non venivano aggiornati i piani di sicurezza e di coordinamento. In altri termini, con la regola cautelare specifica si intende scongiurare un determinato evento, come quello della morte, che proprio attraverso la sua violazione è possibile realizzare.

In particolare, il datore di lavoro (ed il direttore dello stabilimento), se avesse osservato la regola cautelare specifica contenuta nella direttiva e, quindi, se avesse assunto un comportamento contrario all’evento specifico che quella regola voleva scongiurare, avrebbe potuto non solo prevedere, ma avrebbe potuto soprattutto evitare che il lavoratore incontrasse la morte.

Il Tribunale di Ravenna, dunque, ha interpretato il comportamento del lavoratore come non eccezionale, nè anomalo e neppure imprevedibile, cioè inidoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la condotta colposa del datore di lavoro (e del direttore dello stabilimento) e l’evento mortale. In particolare, il Giudice di prime cure ha sostenuto che la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa da eventuali comportamenti colposi concorrenti del lavoratore perché spetta al datore di lavoro, che è garante dell’integrità fisica e dell’incolumità dei lavoratori, evitare anche le conseguenze degli errori dovuti alla loro inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza o disattenzione. Si fa eccezione a tale regola – in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione causale – unicamente in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, che può verificarsi solo a fronte di condotte abnormi dello stesso. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che non vi sia stata alcuna esorbitanza rispetto alle mansioni proprie del lavoratore, né alcuna abnormità nella sua condotta: infatti, è certo che egli commise un tragico errore, svolgendo in solitudine un lavoro per il quale non aveva ricevuto un’adeguata formazione e preparazione, cercando di farlo nel più breve tempo possibile e sottovalutando, per eccesso di sicurezza, il rischio cui si esponeva.

Ivan Cascardo

E’ configurabile la responsabilità penale del datore di lavoro, amministratore delegato di una S.p.A., per un infortunio mortale occorso ad un dipendente imputabile alla vetustà di un’apparecchiatura di lavoro da questi utilizzata, in quanto la responsabilità di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non obsoleti grava direttamente sul datore di lavoro a prescindere dall’esistenza di una delega effettiva ed efficace.

“Il produttore di materiale, destinato ad essere impiegato nello svolgimento di attività lavorative, è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente di un’altra ditta derivante dalla non corretta procedura di confezionamento del materiale, sia per il rischio professionale derivante dall’attività d’impresa, sia per la posizione di garanzia assunta in forza della concreta pericolosità del mezzo di contenimento del prodotto, di fatto adottato ed utilizzato.”

(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 07/09/2011, n. 33282)

In ambito penale (tale é la materia prevenzionistica volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 - modificato dal d.lgs. n. 106/2009 - anche se attivata in via contravvenzionale con la procedura di prescrizione obbligatoria) la responsabilità per le condotte illecite rilevate dal personale ispettivo è personale. E’, in altri termini, dei soggetti che (datori di lavoro) avrebbero dovuto agire doverosamente, non ponendo in essere il comportamento antidoveroso, per conto dell’azienda nella quale le violazioni vengono ad essere riscontrate e debitamente accertate.

L’articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008 disciplina in maniera esplicita i requisiti legali della delega di funzioni in materia di sicurezza (ammessa - con adeguata e tempestiva pubblicità - entro limiti precisi e tassativi).

La delega deve:
a) risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

In assenza di delega rispettosa dei requisiti suesposti, ciascuno dei soci della società di persone potrà essere chiamato, nella qualità di datore di lavoro, a rispondere delle violazioni prevenzionistiche rilevate dagli organi di vigilanza, salvo che si riesca a dimostrare l’obiettiva insussistenza di responsabilità personale colpevole (la quale, per contro, potrà essere offerta durante il procedimento penale dinanzi all’Autorità giudiziaria e non nelle attività di Polizia Giudiziaria quale è la prescrizione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 758/1994).

Massimiliano Caruso

MASSIMA

Nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod. pen. per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ronci aveva ceduto la sostanza stupefacente a Nera, che l’aveva a sua volta ceduta a Morasca, il quale è morto.

I capi d’imputazione a carico del Ronci erano tre: detenzione, cessione e omicidio.

Il Tribunale di Roma ha condannato il Ronci solo in relazione alla detenzione.

Hanno proposto appello il Ronci e il PM.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna del Ronci relativamente alla detenzione e alla cessione. Infine, lo ha condannato per aver determinato quale conseguenza non voluta la morte del Morasca, in applicazione degli artt. 83 e 586 c.p., qualificando però, il fatto, come omicidio colposo.

La Corte d’Appello ha ritenuto che, ai fini del 586, il rapporto tra il fatto doloso e l’evento non voluto sarebbe di causalità materiale sicché l’imputato deve rispondere a titolo di colpa dell’evento morte. L’azione dell’agente, cioè, sarebbe causa dell’evento. Inoltre, sarebbe astrattamente prevedibile (e quindi v’è contraddizione: qui si parla di responsabilità oggettiva!) che dalla cessione possa conseguire la morte trattandosi di conseguenza frequente. Infine, la Corte ha inteso espressamente sottolineare che il delitto di cui all’art. 586 non sarebbe caratterizzato da responsabilità oggettiva, ma da una responsabilità per colpa, per avere l’agente, col proprio comportamento doloso, posto una delle condizioni idonee a cagionare l’evento dannoso. Tuttavia, la Corte d’Appello ha in realtà ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui al 586 per la morte del cessionario a titolo di responsabilità oggettiva e sulla sola base del nesso di causalità materiale.

Avverso la sentenza, il Ronci propone ricorso in Cassazione, per erronea applicazione degli articoli suddetti, in quanto la morte si era verificata indipendentemente dalla sua prevedibilità. La quarta sezione penale, cui il ricorso era stato affidato, ha rimesso la questione alle SU, indicando in ordinanza che la responsabilità ex art. 586 c.p. deve essere ravvisata non sulla base della causalità materiale fra la precedente condotta e l’evento non voluto, come aveva sostenuto la Corte d’Appello, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di prevedibilità della morte, sì da potersene dedurre una forma di responsabilità per colpa. Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle SU.

NOTA A SENTENZA (dott. Ivan Cascardo).

Com’è noto, il 586 c.p. (Morte.. come conseguenza di altro delitto) dispone che “quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta.. la morte.. di una persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aumentate”. L’art. 83 (Evento diverso da quello voluto dall’agente) a sua volta prevede che “.. se per errore nell’uso di mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo..”.

La tesi seguita dalla Corte di Cassazione è la seguente.

Innanzitutto, il 586 è norma speciale rispetto all’83 che, quindi, stabilisce il principio: è uguale la base dolosa, ma specializzanti sono la natura dolosa del reato base e la natura dell’offesa, che deve consistere in una lesione o nella morte. L’art. 586, pertanto, non è che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che stabilisce un aumento di pena per l’omicidio e per le lesioni personali colpose.
Il 586 configura una ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, concepita e accertata nei suoi requisiti ordinari, quindi imperniata sulla violazione di una regola cautelare di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento non voluto.
L’originaria intenzione del legislatore del 1930 era quella di individuare nel 586, e nella norma generale dell’83, ipotesi ordinarie di fatti colposi. Nella Relazione del Guardasigilli, si osserva che “.. gli eventi diversi da quelli voluti dall’agente sono punibili a titolo di colpa se la legge li prevede tra i delitti colposi..”.
Vi sono spesso dei richiami alla colpa: l’art. 83, l’art. 586, il quale rinvia anche alle fattispecie colpose dei 589 e 590.
La sentenza della Corte costituzionale 364 del 1988, sostiene che è il principio di colpevolezza ad imporre che la fattispecie di cui al 586 debba essere connotata da requisito della colpa in concreto: sulla base di un’approfondita esegesi dell’art. 27 Cost., la Corte costituzionale giunse ad identificare la “responsabilità personale” con la “responsabilità per fatto proprio colpevole”, e ciò pone un limite alla discrezionalità del legislatore nell’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati i necessari requisiti subiettivi minimi d’imputazione, senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena. E secondo la Corte, tali requisiti subiettivi minimi richiedono che il fatto imputato, perché sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. E’ evidente che fra gli elementi più significativi della fattispecie del 586 va compreso anche l’evento non voluto, in quanto esso è significativo sia rispetto all’offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giuridici penalmente tutelati) sia rispetto alla pena (in quanto determina l’inflizione di una pena ulteriore).
La Corte, comunque, ha tenuto a precisare che l’art. 27 Cost. non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, ma fin d’allora precisò che ciò vale solo per la responsabilità oggettiva spuria (legittima), ossia per quella ipotesi in cui non è coperto da dolo o colpa un solo elemento del fatto. E specificò che diverso è il problema per la responsabilità oggettiva pura (illegittima), perché è in relazione al complessivo ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole preventive che, appunto, in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell’agente la colpa per il fatto realizzato.

Ora, poiché il complessivo ultimo risultato vietato nel 586 è costituito dalla produzione dell’evento non voluto, è in relazione a tale evento che deve essere accertata la violazione delle regole preventive, al fine di riscontrare nell’agente la colpa per il fatto realizzato.
Con la successiva sentenza 1085 del 1988, la Corte Costituzionale precisò che: perché il principio di colpevolezza sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente (siano, cioè, investiti di dolo o colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili.
La medesima pronuncia ha inoltre esplicitato che il principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu contrasta col principio di colpevolezza (ed è, quindi, costituzionalmente illegittimo), affermando che da tale parametro è richiesto, quale essenziale requisito subiettivo di imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell’azione o omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l’agente ed il dato significativo addebitato (sia esso evento oppure no).
Da ultimo, con la sentenza 322 del 2007, la Corte costituzionale ha affermato che il principio di colpevolezza mira a garantire ai consociati libere scelte di azione sulla base di una valutazione anticipata, o calcolabilità, delle conseguenze giuridico penali della propria condotta; calcolabilità che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili.
L’unica interpretazione conforme al principio di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie del 586, una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione della regola cautelare e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.
Tale interpretazione necessita di alcune precisazioni: è possibile di muovere un rimprovero di colpa per un evento non voluto nei confronti di un soggetto che ha volontariamente intrapreso un’attività illecita. La possibilità di una colpa ravvisabile anche nell’ambito di attività illecite è stata recepita dal legislatore il quale, con la riforma del 1990 del regime d’imputazione delle circostanze aggravanti, ha reso possibile una combinazione di dolo (rispetto al reato semplice) e di colpa (rispetto alla circostanza aggravante). Il nuovo testo del 59 comma 2, infatti richiede che le circostanze aggravanti siano “ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa”: si tratta quindi di una colpa che si innesta su un fatto già di per sé costituente reato.
Occorre stabilire se si tratta della stessa colpa presente nelle normali fattispecie colpose. La colpa normale consiste nella realizzazione di un fatto non voluto, rimproverabile al soggetto per la violazione di una regola di diligenza (di prudenza, di imperizia), che discende da una valutazione positiva di prevedibilità e di evitabilità della verificazione dell’evento. Tale valutazione, però – che deve essere compiuta con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto – deve essere svolta in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello. La colpa andrà accertata sempre e soltanto in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale a seguito dell’assunzione di una determinata dose di droga da parte dello specifico soggetto.
La regola cautelare non può individuarsi nella stessa norma penale che incrimina la cessione dello stupefacente. La legislazione in materia di sostanze stupefacenti non svolge un ruolo di prevenzione delle offese alla integrità fisica dei cittadini, ma ha come scopo diretto ed immediato la repressione del mercato illegale della droga. Occorrerà quindi che l’agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma che incrimina il delitto base di detenzione e spaccio, e che sia specificamente diretta a prevenire la morte (o le lesioni personali).
Si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico delinquente modello, bensì alla condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all’evento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l’agente reale. Trattasi di una persona ragionevole, fornita, al pari dell’agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede. Ciò significa che il legislatore ha voluto che l’agente sia tenuto a prendere in considerazione tutte le eventuali circostanze del caso concreto ed a desistere dall’azione (ossia dalla cessione dello stupefacente) sia quando taluna di queste circostanze evidenzi un concreto pericolo per l’incolumità dell’assuntore, e sia anche quando rimanga in concreto un dubbio in ordine alla effettiva pericolosità della stessa.
Conseguentemente a quanto suesposto lo spacciatore potrà ritenersi esente da colpa quando un’attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l’evento morte o lesioni.

La colpa potrà invece essere ravvisabile quando la morte sia prevedibile, ed anche quando non sia prevista perché una circostanza pericolosa sia stata ignorata per colpa o sia stata erroneamente valutata sempre per colpa.

La colpa non potrà essere ravvisata nella prevedibilità in astratto dell’evento morte, desunta dalla presunta frequenza, o dalla notorietà, o dalla ordinarietà di tale evento in seguito alla assunzione di sostanza stupefacente, o in un pericolo che sarebbe presuntivamente insito in qualsiasi cessione della sostanza, ovvero nella natura di talune sostanze più pericolose di altre.

Dovrà escludersi, dunque, la responsabilità del cedente per la morte del cessionario in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dal cedente, come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di cessione di una sostanza «normale» per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea assunzione di alcol che abbia accentuato gli effetti della droga (a meno che lo spacciatore sapesse che la vittima era dedita all’uso di alcol o intendesse farne uso in quella occasione); o nel caso di consumo dello stupefacente congiunto all’uso di psicofarmaci, o di consumo da parte di soggetto apparentemente giovane e in buono stato di salute, ma in realtà con gravi difetti fisici, o in precario stato di salute, o con grave vizio cardiaco; o anche nel caso in cui l’agente abbia ceduto un normale quantitativo di droga ad un soggetto presentatosi come consumatore diretto senza che fosse prevedibile l’ulteriore cessione ad un terzo con un ridotto grado di tolleranza (e quindi altamente a rischio di overdose) e ciò quand’anche fosse prevedibile l’ulteriore cessione ad altri. La colpa va esclusa nel caso di cessione di un rilevante quantitativo di eroina alla vittima, la quale, accortasi della presenza della polizia, repentinamente ingoi la bustina di plastica, che però si apre nello stomaco.
All’agente è richiesto un particolare livello di attenzione e di prudenza, sicché lo stesso potrà essere ritenuto in colpa qualora non si sia astenuto dal cedere lo stupefacente dinanzi ad una circostanza dal significato equivoco o comunque quando abbia ignorato una circostanza pericolosa o sia caduto in errore sul suo significato e l’ignoranza o l’errore siano determinati da colpa, e siano quindi a lui rimproverabili perché non inevitabili. Potrà ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito all’alcol o al consumo di psicofarmaci o aveva, al di là dell’apparenza, gravi difetti fisici ovvero anche quando la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi inescusabili, come ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia ceduto la sostanza ad un acquirente che denotava un alito vinoso, o che presentava caratteristiche esteriori di fragilità fisica o di consumatore di medicinali, o abbia ceduto la droga all’interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di sostanze alcoliche (essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di droga e alcol), ovvero l’abbia ceduta a soggetti minorenni di cui poteva essere conoscibile la minore resistenza a quella determinata sostanza. Analogamente, la colpa in concreto potrebbe essere configurabile quando lo spacciatore abbia ceduto eroina ad un soggetto di cui conosceva i precedenti tentativi di disintossicazione e quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; o quando abbia ceduto sostanza micidiale come l’eroina a persona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evidenziava la precedente assunzione di tranquillanti. La colpa potrà poi essere rinvenuta in particolari circostanze attinenti alla quantità, natura e qualità della sostanza ceduta, come ad esempio nel caso in cui lo spacciatore predisponga dosi a composizione diversa da quelle usuali o miscelate con sostanze diverse, con consapevolezza della probabilità di particolari maggiori rischi per la vita del consumatore.
Nel caso in cui siano intervenute plurime, successive cessioni, la necessità che la responsabilità sia fondata su una colpa in concreto comporta che la colpa potrà ritenersi esistente in quanto la morte sia intervenuta per un fattore che era in concreto prevedibile dal cedente.

Potrebbe non ravvisarsi la colpa nella ipotesi in cui la morte del terzo assuntore (non conosciuto e non conoscibile dal cedente) sia stata determinata da fattori non noti o non conoscibili dallo spacciatore, come nel caso che l’assuntore finale abbia consumato la droga insieme ad alcol, o a psicofarmaci, o sia affetto da vizi cardiaci o da gravi difetti fisici. In via generale, quindi, nel caso di plurime cessioni non potrà ravvisarsi una responsabilità dell’originario cedente quando questi non conosceva o non era in grado di conoscere l’identità dei successivi cessionari e soprattutto la presenza di particolari fattori che abbiano aumentato il rischio di decesso.
Potrà ravvisarsi una colpa del cedente qualora questi particolari fattori relativi ai successivi cessionari non siano stati nel caso concreto conosciuti dal cedente per errore o ignoranza evitabili, e quindi colpevoli, come ad esempio nel caso che l’agente abbia ceduto la droga sapendo o potendo sapere che il cedente l’avrebbe a sua volta venduta in una discoteca o in un simile locale (e che quindi vi era in concreto una elevata probabilità che fosse assunta insieme ad alcol), o l’avrebbe venduta in una scuola o a minorenni. Analogamente, potrà ravvisarsi la colpa in capo al cedente indiretto quando il maggior rischio non dipende dalla identità e dalle caratteristiche personali dell’assuntore ma è riconducibile alla quantità, natura e qualità dello stupefacente, ed in particolare alle modalità con cui esso sia stato nel caso concreto eventualmente miscelato con altre sostanze tali da accentuarne in concreto la potenzialità lesiva.

Ivan Cascardo

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