Il regolamento definisce principi, requisiti e responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l’etichettatura degli stessi. Chiarisce, inoltre, gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione, nonché le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti.

L’ambito di applicazione del regolamento è circoscritto:

- agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

- agli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.

- ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.

Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività deve essere accompagnato da informazioni conformi al e regolamento.

Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:

a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;

b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento.

Tali informazioni riguardano:

b1) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

b2) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;

b3) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;

c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.

Nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.

L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, comma I, lettera f) , del d.lgs 285/1992, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico, e l’unica qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso e uscita, dispositivi e personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.

La banca è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa comminata dalla Consob per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti. In caso di valorizzazioni ingannevoli, redatte manualmente per non lasciare traccia sui server, è l’istituto di credito a esserne responsabile.

Per la Suprema Corte, il licenziamento di un lavoratore perché impossibilitato ad utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza per malformazioni fisiche, è legittimo solo se il datore dimostri la non reperibilità sul mercato di altri DIP idonei e compatibili con la disabilità del dipendente.

(Sentenza Cassazione civile 25/07/2011, n. 16195)

“Ove un contratto preliminare abbia ad oggetto la compravendita di un bene appartenente a più proprietari, è possibile che il medesimo non costituisca un “unicum” inscindibile, perché ciascuno dei comproprietari può vendere la propria quota a prezzo diverso e stabilendo date diverse per la stipulazione del contratto definitivo; ne consegue, in tal caso, che, verificatosi l’inadempimento del promissario acquirente, ciascun promittente venditore può legittimamente chiedere la risoluzione della singola promessa di vendita contenuta in un documento più complesso, dovendosi ritenere ammissibile la risoluzione parziale”.

E’ evidente, invero, come il fatto che più negoziazioni siano contenute in un unico atto di trasferimento non importi il venir meno della pluralità delle stesse. L’”unicum” documentale non fa, in altri termini, venir meno le molteplici negoziazione nello stesso contenute.

Massimiliano Caruso

“Doveri di protezione prima e dopo il parto: medico ginecologo e clinica sono responsabili in caso di gravi danni alla salute del bambino o di morte quando non hanno predisposto, pur essendo a conoscenza dell’anomalia del feto, il ricovero immediato o comunque un monitoraggio continuo. Infatti la responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell’art. 1176, comma II, c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all’esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all’art. 2236, comma II c.c. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all’onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l’intervento era di facile esecuzione e al medico che l’insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza”.

Dopo una lunga attesa, propagatasi per mesi, è finalmente arrivata la pronuncia (n. 15 del 28/07/2011) del Consiglio di Stato atta a sopire i numerosissimi dubbi interpretativi sorti in tema di D.I.A. (nel frattempo sostituita, quasi in toto dalla Sostituzione Certificata di Attività o S.C.I.A.).

La DIA è stata introdotta dall’art. 19 della 7 agosto 1990, n. 241 e (in ambito edilizio) dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. E’ stata recepita, inoltre, dagli artt. 87 e 87 bis del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (in tema di comunicazioni elettroniche), dall’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (relativamente alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili), dall’art. 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in tema di attività produttive) e dagli articoli 8, 17 e 64 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (in materia di attività imprenditoriali e professionali).

Il modello della S.C.I.A. è stato recepito dal d.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 (in materia di accreditamento delle agenzie delle imprese) e dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (in tema di sportello unico delle attività produttive).

La sentenza n. 717 del 2009 è stato l’”incipit” dello scontro dottrinal-giurisprudenziale in merito alla reale portata della D.I.A.

L’Amministrazione, infatti, potrebbe non esercitare, nei termini di legge, il potere inibitorio volto ad impedire la realizzazione dell’attività oggetto della D.I.A. (oggi S.C.I.A.) con contestuale lesione di posizioni giuridiche soggettive di terzi.

Può, allora, il terzo inibire (ed in caso positivo come) la realizzazione di quanto denunciato con la D.I.A. o con la S.C.I.A.?

Le risposte al quesito posto sono molteplici e frammentarie e l’avvento della S.C.I.A. non ha fatto altro che complicare la matassa.

Secondo un primo orientamento, non fatto proprio dal CdS (che osserva come altrimenti D.I.A. e S.C.I.A. - indistinguibili dal silenzio-assenso di cui all’art. 20 L. 241/90 - ne risulterebbero snaturate), la D.I.A. sarebbe da intendersi quale provvedimento amministrativo a formazione tacita (il silenzio dell’amministrazione sarebbe un silenzio-assenso impugnabile con azione costitutiva di annullamento): la denuncia si trasformerebbe, in altri termini, da atto privato a titolo abilitativo, prefigurando una fattispecie a formazione progressiva composta da tre fasi - presentazione della D.I.A. (e relativa documentazione); decorso dei termini di legge; silenzio-assenso (scaduti i termini di legge) - dalla formazione delle quali scaturirebbe un titolo abilitante ex lege (che non richiederebbe un ulteriore e successivo attivarsi da parte dell’amministrazione).

Di avviso contrario è il CdS, secondo il quale la D.I.A. non sarebbe un provvedimento amministrativo a formazione tacita, non dando certamente luogo ad un titolo costitutivo. La denuncia di inizio attività costituirebbe, piuttosto, un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività ammessa dalla legge. Da un punto di vista prettamente processuale, secondo il CdS, il rimedio per il terzo leso sarebbe quello dell’azione impugnatoria, ex art. 29 del codice del processo amministrativo, da proporre nell’ordinario termine decadenziale di 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo (art. 41.2).

Al terzo spetterebbe, inoltre, l’esercizio dell’azione di condanna pubblicistica volta ad ottenere una pronuncia che imponga all’amministrazione l’adozione del negato provvedimento inibitorio ove non vi siano spazi per la regolarizzazione della denuncia ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

Il terzo che subisca, invece, anteriormente al decorso dei termini di legge (come nella S.C.I.A.), una lesione sarebbe legittimano unicamente all’esperimento di una azione di accertamento volta a sollecitare una pronuncia di insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività denunciata (con la consequenziale possibilità di chiedere misure cautelari ante causam).

Tuttavia, in virtù del principio di economia processuale, maturati i termini per la definizione del procedimento amministrativo, l’azione di accertamento si convertirebbe in domanda di impugnazione del provvedimento sopravvenuto.

Il legislatore, ignorati i principi espressi dal CdS, con l’art. 6.1 del D.L. 138/11, ha sancito che la S.C.I.A. e la D.I.A. riferendosi ad attività liberalizzate, non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Concludendo, è possibile osservare come, attualmente:

1) la S.C.I.A. sostituisca in toto la D.I.A. negli interventi edilizi minori, salvo lasciare limitati spazi alla super-D.I.A. in base alle leggi regionali;

2) l’inizio dei lavori è immediato, ma gli stessi dovranno essere ultimati entro tre anni;

3) l’amministrazione può intervenire in trenta (in luogo dei sessanta previsti negli altri casi di attività soggetta a S.C.I.A.);

4) è fatta salva l’autotutela successiva;

5) al privato spetta la possibilità di sollecitare verifiche amministrative e, in caso di inerzia, impugnare il silenzio ex art. 31 c.p.a.

Massimiliano Caruso

Con riguardo alla fattispecie del cd. handling aeroportuale la Cassazione (Cass. 9810/1997) ha avuto modo di chiarire che, nel rapporto di handling, avente ad oggetto, tra le varie attivita’ di assistenza a terra, la custodia ed il deposito delle merci sbarcate, e’ ravvisabile (per effetto della consegna delle cose trasportate dal vettore aereo all’impresa esercente, con l’obbligo di quest’ultima di conservarle e restituirle al destinatario) la fattispecie negoziale del deposito a favore del terzo destinatario, il quale, in caso di avaria della merce in fase di deposito, e’, per l’effetto, il principale legittimato a proporre azione risarcitoria nei confronti dell’handler.

L’inadempimento del promittente (l’impresa depositaria) arreca, tuttavia, indubbio pregiudizio anche allo stipulante (il vettore aereo), atteso l’indefettibile “interesse che lo stipulante deve avere alla stipulazione” (art. 1411 cod. civ.), cosi’ che anche a quest’ultimo (oltre che al terzo destinatario) va riconosciuta la concorrente legittimazione ad agire per “l’adempimento, ovvero per la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni” (art. 1453 cod. civ.), e, dunque, anche per il solo risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto da parte del promittente.

Tale danno va qualificato come danno “proprio”, benche’ materialmente patito dal terzo destinatario, con conseguente validita’ dell’eventuale negozio di cessione ad un terzo estraneo di tutti i diritti vantati, nella qualita’ di “stipulans”, dal vettore aereo, (ed a prescindere dal risarcimento operato, o meno, da quest’ultimo direttamente nei confronti del terzo destinatario, in forza del diverso - rapporto contrattuale di trasporto), tra cui, appunto, quello di agire per i danni, in concorso alternativo con il terzo destinatario.

Massimiliano Caruso

“Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del 2001). Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale, volto scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione”.

La Cassazione precisa, quindi, che la domanda di scioglimento della comunione legale può essere proposta in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, ma la pronuncia di merito acquisterà efficacia solo una volta intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

“Nell’associazione in partecipazione, l’associato non può subire perdite superiori al suo apporto o illimitate. Dalla lettura combinata degli art. 2553 e 2554 si ricava l’inderogabilità di questa regola e l’incompatibilità di una clausola di tenore contrario al modello negoziale dell’associazione in partecipazione e della cointeressenza”.

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