La sentenza in oggetto non fa che confermare l’orientamento giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. IV, con la decisione del 10 novembre 2009, n. 7267 che, peraltro, nella sua funzione nomofilattica, sta uniformando l’interpretazione del diritto oggettivo in materia di delitti colposi in tutto il territorio della Repubblica.

Con la sentenza del 2011, il Tribunale di Ravenna affronta il tema della sussistenza, in capo al datore di lavoro, della responsabilità penale a titolo di colpa per la morte del prestatore di lavoro nell’adempimento dei suoi doveri inerenti al rapporto contrattuale di cui è parte.

In particolare, affronta il tema della punibilità del datore di lavoro per la morte del lavoratore che, per non aver assunto una condotta caratterizzata dalla abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità e, quindi, per non aver assunto un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità - quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento morte, ai sensi dell’art. 41 c.p. - tra la condotta posta in essere dal datore di lavoro in violazione di una regola cautelare e l’evento mortale, rende sussistente la responsabilità penale in capo al datore di lavoro a titolo di colpa.

Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa. Il lavoratore si recava presso lo stabilimento della società Alfa per questioni di manutenzione degli impianti elettrici. Nel corso dell’intervento, però, il lavoratore veniva accidentalmente a contatto diretto con le parti attive del circuito elettrico, perdendo la vita.

Il Tribunale di Ravenna, ammettendo che il lavoratore avrebbe volontariamente disattivato i meccanismi di sicurezza, verosimilmente con l’intenzione di rendere più agevoli e rapide le operazioni di manutenzione, con ciò sottovalutando il grave rischio cui andava incontro, ha comunque individuato, in capo al datore di lavoro (e anche in capo al direttore dello stabilimento in cui i lavori venivano eseguiti) una condotta di colpa specifica.

Attenzione: la colpa è generica quando la condotta incriminata vìola una regola cautelare astratta, come può esserlo la regola che prescrive la diligenza nell’uso delle armi, oppure quella che prescrive la prudenza quando si è alla guida delle auto. Nel caso de quo, la colpa imputabile al datore di lavoro (e al direttore dello stabilimento) è specifica perchè la condotta da egli posta in essere ha violato una regola cautelare concreta (e non astratta) derivante dalla la precisa direttiva, emanata dal responsabile per la sicurezza, di sospendere i lavori sino a quando non venivano aggiornati i piani di sicurezza e di coordinamento. In altri termini, con la regola cautelare specifica si intende scongiurare un determinato evento, come quello della morte, che proprio attraverso la sua violazione è possibile realizzare.

In particolare, il datore di lavoro (ed il direttore dello stabilimento), se avesse osservato la regola cautelare specifica contenuta nella direttiva e, quindi, se avesse assunto un comportamento contrario all’evento specifico che quella regola voleva scongiurare, avrebbe potuto non solo prevedere, ma avrebbe potuto soprattutto evitare che il lavoratore incontrasse la morte.

Il Tribunale di Ravenna, dunque, ha interpretato il comportamento del lavoratore come non eccezionale, nè anomalo e neppure imprevedibile, cioè inidoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la condotta colposa del datore di lavoro (e del direttore dello stabilimento) e l’evento mortale. In particolare, il Giudice di prime cure ha sostenuto che la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa da eventuali comportamenti colposi concorrenti del lavoratore perché spetta al datore di lavoro, che è garante dell’integrità fisica e dell’incolumità dei lavoratori, evitare anche le conseguenze degli errori dovuti alla loro inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza o disattenzione. Si fa eccezione a tale regola – in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione causale – unicamente in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, che può verificarsi solo a fronte di condotte abnormi dello stesso. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che non vi sia stata alcuna esorbitanza rispetto alle mansioni proprie del lavoratore, né alcuna abnormità nella sua condotta: infatti, è certo che egli commise un tragico errore, svolgendo in solitudine un lavoro per il quale non aveva ricevuto un’adeguata formazione e preparazione, cercando di farlo nel più breve tempo possibile e sottovalutando, per eccesso di sicurezza, il rischio cui si esponeva.

Ivan Cascardo

Commenti

Lascia un Commento




Chiudi
Invia e-mail