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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - in esecuzione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di modificare le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - il decreto 10 novembre 2011, recante “Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Maggiori Garanzie
Le imprese possono godere di una nuova forma di aiuto attraverso le riserve del Programma Operativo Nazionale (PON) e del Programma Operativo Interregionale (POI) per un ’importo massimo garantito complessivo che non può superare i 2,5 milioni di euro.
La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI (e relative sottoriserve) può essere richiesta mediante la presentazione del modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
Seguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità.
Le richieste di prenotazione saranno presentate al Comitato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
Entro due mesi (termine massimo) dalla data di presentazione della richiesta (ovvero dalla data di completamento della stessa) il Comitato ne delibera l’accoglimento o il rigetto. Nel primo caso, la garanzia viene prenotata a favore dell’impresa richiedente.
La comunicazione viene effettuata entro 10 giorni dall’approvazione del comitato, trascorsi i quali l’impresa interessata può presentarsi in banca o presso una società di intermediazione finanziaria per ottenere l’erogazione del prestito.
Gli istituti di credito presentano richiesta di controgaranzia entro 3 mesi dall’approvazione della domanda inviata dall’azienda all’autorità di gestione.
Transazioni
Modificate la procedura di transazione tra azienda e banca creditrice per l’estinzione del debito ed il sistema di contestazione dell’inefficacia o revoca della garanzia.
Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese copre le spese di transazione con la banca.
Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, dovranno essere sottoposte preventivamente dai richiedenti al Gestore per l’assenso del Comitato di Gestione del Fondo: dovranno prevedere, inoltre, una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo costituito da rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.
Le richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, in modo da essere sottoposte al successivo esame del Comitato, mediante (pena l’improcedibilità) la compilazione del modello previsto dal decreto con tutti i documenti richiesti per l’attivazione della garanzia del Fondo.
Le richieste devono contenere:
- l’ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;
- l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- l’ammontare dell’importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo;
- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell’impresa debitrice e/o dei suoi garanti;
- eventuali altre esposizioni debitorie dell’impresa nei confronti della banca finanziatrice;
- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.
Procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell’intervento
Nel caso di inefficacia o di revoca dell’intervento del fondo di garanzia il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l’avvio del relativo procedimento, assegnando ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Gli interessati possono presentare, entro il termine suesposto, al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
In tal caso l’autorità di gestione comunica l’avvio del procedimento alle imprese che hanno fatto richiesta o hanno già ottenuto l’aiuto per consentire loro di presentare delle controdeduzioni entro 30 giorni.
La pratica passa infine al comitato di valutazione che entro 90 giorni dalla comunicazione decide sul caso.
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