E’ configurabile la responsabilità penale del datore di lavoro, amministratore delegato di una S.p.A., per un infortunio mortale occorso ad un dipendente imputabile alla vetustà di un’apparecchiatura di lavoro da questi utilizzata, in quanto la responsabilità di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non obsoleti grava direttamente sul datore di lavoro a prescindere dall’esistenza di una delega effettiva ed efficace.

Per la Suprema Corte, il licenziamento di un lavoratore perché impossibilitato ad utilizzare i dispositivi individuali di sicurezza per malformazioni fisiche, è legittimo solo se il datore dimostri la non reperibilità sul mercato di altri DIP idonei e compatibili con la disabilità del dipendente.

(Sentenza Cassazione civile 25/07/2011, n. 16195)

“Il produttore di materiale, destinato ad essere impiegato nello svolgimento di attività lavorative, è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente di un’altra ditta derivante dalla non corretta procedura di confezionamento del materiale, sia per il rischio professionale derivante dall’attività d’impresa, sia per la posizione di garanzia assunta in forza della concreta pericolosità del mezzo di contenimento del prodotto, di fatto adottato ed utilizzato.”

(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 07/09/2011, n. 33282)

In ambito penale (tale é la materia prevenzionistica volta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 - modificato dal d.lgs. n. 106/2009 - anche se attivata in via contravvenzionale con la procedura di prescrizione obbligatoria) la responsabilità per le condotte illecite rilevate dal personale ispettivo è personale. E’, in altri termini, dei soggetti che (datori di lavoro) avrebbero dovuto agire doverosamente, non ponendo in essere il comportamento antidoveroso, per conto dell’azienda nella quale le violazioni vengono ad essere riscontrate e debitamente accertate.

L’articolo 16 del d.lgs. n. 81/2008 disciplina in maniera esplicita i requisiti legali della delega di funzioni in materia di sicurezza (ammessa - con adeguata e tempestiva pubblicità - entro limiti precisi e tassativi).

La delega deve:
a) risultare da atto scritto recante data certa;
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) la delega attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

In assenza di delega rispettosa dei requisiti suesposti, ciascuno dei soci della società di persone potrà essere chiamato, nella qualità di datore di lavoro, a rispondere delle violazioni prevenzionistiche rilevate dagli organi di vigilanza, salvo che si riesca a dimostrare l’obiettiva insussistenza di responsabilità personale colpevole (la quale, per contro, potrà essere offerta durante il procedimento penale dinanzi all’Autorità giudiziaria e non nelle attività di Polizia Giudiziaria quale è la prescrizione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 758/1994).

Massimiliano Caruso

Il disposto di cui all’art. 2423 bis cod.civ. (nonché il rispetto dei principi contabili) impone che la bozza di bilancio presentata dal Consiglio d’Amministrazione sia redatta nel rispetto dei principi di verita’, correttezza, prudenza e chiarezza. E’ essenziale, inoltre, che sia adottata secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. E’ evidente, quindi, come la delibera di adozione in esecuzione di una bozza viziata sia invalida. Il Consiglio d’Amministrazione, evidentemente, sara’ tenuto a predisporre un nuovo progetto di bilancio che sia esente da vizi.
L’osservanza degli esposti principi permea la redazione del bilancio di esercizio che in una Società per Azioni coinvolge molteplici soggetti. Il bilancio, infatti, deve essere redatto considerando la necessità di evidenziare gli effetti delle operazione nei rapporti tra società e parti correlate.

L’impugnabilità della delibera d’approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio d’Amministrazione deriva dal combinato disposto degli artt. 2388, comma 4 (validità delle deliberazioni del consiglio) e 2378 c.c. (procedimento d’impugnazione). Entrambe le norme possono essere considerate di carattere generale ed in quanto tali suscettibili di applicazione alle delibere di un Consiglio d’Amministrazione. L’ammissibilità della sospensione deriva, poi, dalla mancanza di un esplicito divieto legislativo in tal senso, ma soprattutto dal considerare che la delibera adottata dal Consiglio d’Amministrazione che ha approvato un progetto di bilancio è eseguibile, trattandosi di parte che integra il procedimento di approvazione del bilancio.

L’impugnazione dell’esecuzione della delibera di approvazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio d’Amministrazione consente una tutela anticipata al momento dell’approvazione consiliare, presentando aspetti che coinvolgono il bilanciamento degli interessi di tre differenti soggetti: la società, i soci, i terzi.

Non discutibile è il coinvolgimento specifico della società. Essa ha interesse a presentare alla propria assemblea dei soci un progetto di bilancio conforme ai principi di legge. Si tratta di un interesse volto ad evitare conseguenze giuridiche rilevanti. Gli effetti lesivi sono da ravvisare nell’approvazione da parte dei soci di un bilancio illegittimo con potenziale declaratoria di nullità della delibera assembleare. Non bisogna dimenticare, poi, come un bilancio redatto contra legem esponga la società a potenziali azioni di risarcimento danni promossi dai soci di minoranza.

L’interesse della società è da ritenersi prevalente e non contrasta l’interesse generale dei terzi (certamente meritevole di tutela). Il terzo, infatti, deve fare affidamento sull’attendibilità e correttezza del bilancio d’esercizio, al fine di effettuare le valutazioni che ritengono opportune prima di entrare giuridicamente in contatto con la società.

Non ultimo è l’interesse dell’amministratore in disaccordo. Quest’ultimo, infatti, ha interesse a manifestare il dissenso in modo da tutelarsi da potenziali azioni di responsabilità.

Massimiliano Caruso

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