“Nell’associazione in partecipazione, l’associato non può subire perdite superiori al suo apporto o illimitate. Dalla lettura combinata degli art. 2553 e 2554 si ricava l’inderogabilità di questa regola e l’incompatibilità di una clausola di tenore contrario al modello negoziale dell’associazione in partecipazione e della cointeressenza”.

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