CASSAZIONE N. 10652/2008. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA.
Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
In tema di contratto autonomo di garanzia l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità ed inefficacia del contratto da cui deriva il rapporto, con le seguenti eccezioni: 1) inesistenza del contratto principale 2) nullità per contrarietà a norme imperative o illeicità della causa 3) l’esecuzione fraudolenta comprendendo in quest’ultima ipotesi anche il caso dell’adempimento dell’obbligazione principale se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento.