Scritto da Massimiliano Caruso su 22 Marzo 2010
“Giurisprudenza costante di questa Corte afferma che lo scioglimento si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologa di quella consensuale) (per tutte, Cass. n. 8643 del 1992; n. 2944 del 2001). Nel passaggio in giudicato (o nell’omologa) si individua dunque il momento in cui sorge l’interesse ad agire, concreto ed attuale, volto scioglimento della comunione e alla divisione, ma esso può anche riguardarsi come il fatto costitutivo del diritto ad ottenere tale scioglimento e la conseguente divisione”.La Cassazione precisa, quindi, che la domanda di scioglimento della comunione legale può essere proposta in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, ma la pronuncia di merito acquisterà efficacia solo una volta intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
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Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
Nell’associazione in partecipazione, l’associato non può subire perdite superiori al suo apporto o illimitate. Dalla lettura combinata degli art. 2553 e 2554 si ricava l’inderogabilità di questa regola e l’incompatibilità di una clausola di tenore contrario al modello negoziale dell’associazione in partecipazione e della cointeressenza.
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Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
In tema di contratto autonomo di garanzia l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità ed inefficacia del contratto da cui deriva il rapporto, con le seguenti eccezioni: 1) inesistenza del contratto principale 2) nullità per contrarietà a norme imperative o illeicità della causa 3) l’esecuzione fraudolenta comprendendo in quest’ultima ipotesi anche il caso dell’adempimento dell’obbligazione principale se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento.
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Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
Costituisce donazione indiretta l’atto di Cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari – è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
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Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
L’art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali delle citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ult. comma, Cost.
Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità, fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che, invece, dal 1° gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati.
Dalla stessa data, per le società di persone, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità di cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile da 1° gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci ai sensi dagli artt. 2312 e 2324 c.c., in base ai quali si giunge alla presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse operante negli stessi limiti temporali già indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui esse sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.
La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1° gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali e le cooperative, che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la loro estinzione contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere nell’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa.
Per le società di persone, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e capacità è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l’estinzione di esse dagli effetti della novella dell’art. 2495 sull’intero titolo V del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma.
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Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
In materia testamentaria, ove l’istituito produca in giudizio una fotocopia di un frammento dell’originale della scheda, strappato in una sua parte in modo tale che non sia possibile ricostruirne l’esatto contenuto, deve ritenersi ammissibile la prova per testimoni finalizzata, da un lato, a dimostrare - ai sensi dell’art. 684 cod. civ. - che la distruzione o cancellazione parziale del testamento non costituisce espressione di un’effettiva volontà di revoca e, dall’altro, che il mancato reperimento dell’originale della scheda non è addebitabile - ai fini di cui agli artt. 2724, n. 3), e 2725 cod. civ. - a responsabilità dell’istituito medesimo.
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Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
In materia di successione ereditaria, l’erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribuzione congiunta di un asse ereditario.
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Scritto da Massimiliano Caruso su 13 Marzo 2010
In tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l’erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell’art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all’onere di provare la sua buona fede all’atto dell’acquisto, consistente nella dimostrazione dell’idoneità del comportamento dell’alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell’esistenza di circostanze indicative dell’ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell’acquisto.
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