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COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE).
Archiviato in Contratti, Diritto Civile
Il regime di comunione legale, a prima vista di facile interpretazione, presenta, a ben vedere, ambiti di applicabilità non chiari o che possono generare l’insorgenza di dubbi. Una delle problematiche che, specialmente di recente, ha suscitato l’interesse della dottrina e della giurisprudenza è quella relativa alla sorte dei beni acquistati, in comunione legale dei beni, con denaro personale. È considerato tale quello pervenuto al coniuge a titolo di successione o donazione o quello parafernale, ossia facente parte del patrimonio personale del coniuge antecedente alla contrazione del matrimonio (o, comunque, alla scelta del regime di comunione legale).
Sul punto si assiste allo scontro, a ben vedere ancora animoso, tra due orientamenti. Alcuni autori (1) ritengono che qualunque acquisto effettuato con denaro personale sia suscettibile di esclusione, purché questa avvenga secondo i dettami dell’art. 179, commi 1, lett. f) e 2 c.c. (nell’atto traslativo si rende, quindi, necessaria la dichiarazione dell’acquirente relativa alla personalità del bene, alla quale deve seguire la ricognizione del coniuge non acquirente). Tale tesi – che essendo maggiormente aderente ad una interpretazione sistematica della normativa in tema di regimi patrimoniali si ritiene preferibile – argomenta dal combinato disposto degli artt. 177.1, lett. a), (“costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”) e 179.1, lettere a) ed f), c.c. (“non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”). Si è specificato come non vi sia dubbio alcuno sul fatto che il denaro rientri nel generale ed ordinario concetto giuridico di bene. In quanto tale ben può, quindi, essere scambiato con ulteriori beni ai sensi dell’art. 179.1, lett. f) c.c. I dissidi maggiori sorgono, tuttavia, relativamente all’acquisto, vigente il regime di comunione legale, di beni con denaro parafernale (l’esclusione, dalla comunione, di beni acquistati con denaro ricevuto in virtù di donazione o successione è rafforzato dalla previsione dell’art. 179.1, lett. b), c.c. e dalla necessaria omogeneità disciplinare da riservare ai beni, di qualunque natura essi siano, oggetto di successione o donazione). In tale ipotesi, non può farsi a meno di osservare che, considerando l’acquisto effettuato con denaro parafernale come rientrante in comunione, si finirebbe col limitare eccessivamente l’autonomia negoziale del coniuge, il quale si vedrebbe costretto, per avere la certezza della esclusione dalla comunione, a “trasformare”, prima dell’instaurarsi della comunione, tutto il denaro facente parte del proprio patrimonio in beni immobili o mobili registrati, salvo poi effettuare la rivendita instauratosi lo stesso. È evidente l’illogicità di una soluzione del genere nonché la contrarietà al principio di economia dei mezzi giuridici. Eventuali problematiche potrebbero sorgere da un punto di vista probatorio. Sarebbe allora opportuno che, prima dell’instaurarsi del regime di comunione, i coniugi (o quantomeno quello interessato alla esclusione) provvedano a far redigere un atto ricognitivo che attesti il denaro parafernale appartenente agli stessi (allo stesso).
Altra dottrina è di avviso completamente opposto. Gli autori (2) che la sostengono muovono, tuttavia, da ragioni prettamente probatorie; osservano, infatti, come la prova del quantum di denaro posseduto prima dell’instaurazione del regime di comunione legale sarebbe così ardua da avere indotto il legislatore a non sbilanciarsi sul punto (escludendo così, implicitamente, rilevanza al denaro “personale”). La Cassazione (3), da parte sua, sembrerebbe aderire a questo secondo orientamento. È stato, infatti, recentemente (4) affermato come la qualità di bene personale e la conseguente esclusione della comunione non deriverebbero dal sol fatto che il bene sia stato acquistato con denaro personale, essendo, ai fini della esclusione, necessario che l’acquisto sia stato effettuato con denaro che provenga dalla vendita o dalla permuta con altri beni personali. È di assoluta evidenza, anche ad occhio non attento, la notevole forzatura interpretativa della Suprema Corte, la quale equipara (confonde !?!) lo scambio alla permuta. La Cassazione sembra, in altri termini, far propria la distinzione dottrinale avanzata da alcuni autori tra denaro personalissimo (derivante dalla trasformazione di beni personali) e denaro personale (quello parafernale). Il primo sarebbe escluso dalla comunione, il secondo inderogabilmente ricompresovi. È stato acutamente e correttamente osservato da alcuna dottrina (5) come una interpretazione di tal fatta appaia essere eccessivamente limitativa di un contesto che trova, nella tutela di interessi pubblicistici, una regolamentazione privatistica. È palese, continuando, l’incongruità della ricostruzione esaminata con la lettera dell’art. 179.1, lett. a) c.c., nonché con la ratio che ha sotteso la creazione legislativa del concetto di bene personale (lasciare fuori dalla comunione beni non collegati alle attuali capacità reddituali del coniuge: si pensi ai beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario, a quelli acquisiti successivamente per donazione o successione, ai beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, alla pensione attinente alla perdita della capacità relativa). Aderire ad una tesi di tal fatta significherebbe, a ben vedere, piegare, in modo inammissibile, il diritto sostanziale ad esigenze probatorie (quando dovrebbe essere esattamente il contrario). La Cassazione sembra, tuttavia, almeno parzialmente, essere, di recente (6), tornata sui suoi passi. È stato, infatti, statuito che ”in tema di comunione legale tra i coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, dal medesimo accantonato, sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d’altro canto è configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177.1, lett. a), cod. civ., cioè come una operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo del patrimonio del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall’alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all’art. 179,1, lett. f), c.c.”. Argomentazioni, queste, che, a ben vedere, non fanno altro che rafforzare la tesi della escludibilità dalla caduta in comunione dei beni acquistati con denaro parafernale.
Massimiliano Caruso
(1) A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, Milano, 1984, p. 988; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, 1984, p. 88 ss.
(2) V. DE PAOLA, A. MACRÌ, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, p. 132; V. DE PAOLA, S. MACRÌ, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato vol.2, p. 361 – 571.
(3) Cass. 1556/93; Cass. 9355/97; Cass. 19250/04.
(4) Cass. 2954/03.
(5) L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione, 2006, p. 360.
(6) Cass. 1197/06.
Commenti
15 commenti a “COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE).”
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Caro Massimiliano,
sono un giovane avvocato è mi è appena capitato un caso in cui un coerede rivendica la riduzione di una donazione (indiretta?) di somme di denaro effettuata dal de cuius alla moglie (coerede) attraverso il deposito del ricavato della vendita di un bene personale su di un conto bancario cointestato con la moglie.
La moglie nell’anno prima del decesso del de cuius ha prelevato ripetutamente le suddette somme senza essere in grado di fornire alcuna giustificazione in merito all’utilizzo e si rifiuta di conferirle nella massa ereditaria come per legge.
Ciao
La Cassazione 1197/06 esclude che l’accantonamento delle somme di denaro SU CONTO CORRENTE PERSONALE derivanti dalla vendita di bene personale entrino in comunione legale. E’ certamente ammissibile una donazione diretta/indiretta tra coniugi (essendo venuto meno il disposto di cui all’art. 781 c.c.). In molte pronunce giurisprudenziali si è fatto cenno alle donazioni inderette tra coniugi. Nello specifico: TRIB. BERG. 18-3-83, pd. 316538 (”in sede di divisione dei beni oggetto di comunione legale (…)un coniuge può pretendere dall’altro la restituzione delle somme che assume prelevare dal patrimonio personale e impiegate in spese ed investimenti per la comunione, SOLO OVE SI DIMOSTRI CHE ESISTEVA UN ACCORDO, QUANTOMENO TACITO, TRA LE PARTI E CHE TRATTAVASI DI ANTICIPAZIONI DI UN CONIUGE A FAVORE DELLA COMUNIONE E NON DI DONAZIONI INDIRETTE”).
Alla luce della Cassazione richiamata e del fatto che sono certamente ammissibili donazioni inderette tra coniugi riterrei che il versamento della somma di denaro proveniente dalla rivendita di un bene SU UN CONTO CORRENTE COINTESTATO, ben può essere INDICE della volontà del de cuis di donare indirettamente metà del ricavato alla moglie.
Leggendo attentamente la Cassazione richiamata potrebbe, tuttavia, addivenirsi ad una interpretazione diversa. Il non accantonamento su un CONTO CORRENTE PERSONALE potrebbe essere valutato quale elemento che esclude a priori la PERSONALITà del denaro ricavato, il quale, in tal caso, entrerebbe direttamente in comunione senza che ci sia donazione indiretta alcuna.
Chiudo facendo osservare come, sul punto, non ci sia un orientamento consolidato e il problema segnalato è proprio uno di quelli che crea le maggiori disquisizioni dottrinarie.
Sono Ingegnere,
vorrei porvi un quesito…..
Dovrebbe essere stipulato un atto di compravendita relativo a un fabbricato di proprietà del signor X che dal 1979 è in comunione legale dei beni.
Nell’atto sono riportati due passaggi, il primo che il Signor X ha avuto in donazione nel 1989 un terreno edificabile con relativo progetto di edificazione, i cui oneri sono stati pagati dalla donante “madre del signore in questione”.
il secondo che il Signor X permutava la seguente donazione con un dei due appartamenti che sarebbero stati costruiti sul terreno in questione.
E’ palese che l’appartamento del signor X provenga da permuta di beni personali.
Vorrei capire il motivo per cui il notaio abbia chiesto la firma del coniuge del signor x per stipulare l’atto.
Grazie
Grazie
Se formulando il quesito non ha tralasciato ulteriori elementi, trattandosi di alienazione di bene personale (personale, in quanto derivante da permuta di bene donato), unico legittimato alla vendita è il signor X. La firma del coniuge del signor X potrebbe essere richiesta a mero titolo ricognitivo (ma non ne ravviso l’utilità, per una questione di economia dei mezzi, visto che le norme in tema di comunione legale sul punto sono chiare): non è certamente necessaria per procedere alla vendita.
Potrebbe ritenersi necessaria per escludere il denaro ricevuto quale corrispettivo della vendita dalla comunione legale. Quest’ultimo, infatti, potrebbe essere inteso come oggetto di scambio col bene venduto (ma questa ricostruzione, seppur sostenuta in dottrina, è forzata). In tal caso, l’esclusione opererebbe solo previo rispetto dell’art. 179 ult. comma.
Stamani mi sono recato dal notaio, per l’ennesima volta, con le sentenze relative ai seguenti casi. Lui si ostina a non voler procedere alla stipula dell’atto.
Che faccio? dove stipulo questo benedetto atto??
Si ostina a leggere questo art 179, ma non ad interpretarlo.
E’ arrivato a chiedermi di voler prendere visione di altri atti stipulati.
Suggerimenti???
grazie
Volevo apportare un ulteriore commento sull’ultima risposta data in merito del ricavato della vendita.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1197/2006) ha stabilito che ?il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, come nella specie, dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, primo coma, lettera a), cod. civ., cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante?.
Tratto da: Comunione legale e vendita di un bene personale
(Fonte: StudioCataldi.it)
Se il notaio non vuole stipulare l’atto senza l’intervento del coniuge allora non ritiene il bene personale, ma ritiene sia caduto in comunione dei beni.
Personalmente sono di avviso contrario. L’art. 179 è chiarissimo sul punto. In regime di comunione legale il signor K ha ricevuto un terreno per donazione (quindi è indubbio che si tratti di bene personale ex art. 179.1 lett. b) che poi è stato permutato (nello specifico permuta di bene presente con bene futuro) con uno degli appartamenti (bene personale ex art. 179.1 lett. f). L’unica criticità potrebbe essere rappresentata dalla dichiarazione che il coniuge del signor X avrebbe dovuto fare, ai sensi dell’art. 179 ult. comma, nell’atto di permuta (il coniuge del signor X avrebbe dovuto riconoscere la natura personale degli appartamenti). Ciò è certamente avvenuto (se l’atto di permuta è stato stipulato da un notaio scrupoloso), per cui non ci sono motivi per ritenere il bene soggetto al regime di comunione legale.
Il suggerimento che posso darle è di interpellare più notai.
La Cassazione che lei cita è condivisibile.
Praticamente il notaio precedente non è stato tanto scrupoloso.. ha dimenticato questa benedetta dicitura.
Dicitura che il nuovo notaio cerca e che la Cassazione ritiene superflua.
Si può stipulare un ulteriore atto per
garantire l’acquirente??
Non so,facendosi carico di qualsiasi inconveniente penale, civile ed amministrativo?
Che differenza sia ha tra le sentenze provenienti dalla cassazione sezioni unite e cassazione 1 e seconda sezione?
Purtroppo la dichiarazione di cui al 179 ult. co c.c. deve essere fatta nell’atto di acquisto/permuta. L’orientamento che ammette la possibilità di farla per atto separato e successivo è minoritaria (anche se non è una cosa campata in aria).
Alcune Cassazioni propendono, però, per la non necessità della dichiarazione, quando la personalità del bene sia “conclamata”. Il notaio, ove se la sentisse di stipulare, potrebbe argomentare partendo da questi enunciati della Cassazione. Si tratta, però, di sentenze non consolidate e contrastanti sul punto, quindi il notaio non ha tutti i torti, dovendo perseguire la certezza giuridica.
Le sentenza a sezioni unite generalmente servono a risolvere contrasti giurisprudenziali precedenti, in modo da garantire un minimo di uniformità su specifiche questioni giuridiche.
Ringraziandoti infinitamente per le delucidazioni, vorrei farti un ultima domanda.
Qual’è la dicitura precisa che viene posta su di un atto per non far ricadere il bene in comunione??
Fino a questo momento non ne ho mai trovata nessuna.
E’ un piacere.
Non esiste una formula standard.
Generalmente è del seguente tenore (o similare): “Tizia dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 179.2 c.c., che quanto oggetto del presente atto è escluso dalla comunione legale dei beni - regime patrimoniale attualmente vigente - trattandosi di bene personale, avendolo Tizio acquistato con i proventi derivanti dalla vendita del bene (descrizione), pervenutogli per successione (…)”
Quindi tra le firme poste in calce bisognerebbe che sia presente anche la sua!
Dall’atto comunque è palese che il bene permutato sia pervenuto in donazione dalla madre.Infatti l’atto è unico donazione-permuta.
Si può fare un ulteriore atto da affiancare a l’atto di compravendita con il quale rassicurare il compratore???
Non so, “il venditore signor x si accolla tutti i rischi del caso… civili, penali ed amministrativi sul 50%???”
ho seguito il consiglio, mi so rivolto ad altri 4 Notai, i quali mi hanno confermato che l’atto si può fare……
Chiedo scusa per il ritardo nella risposta: sono fuori sede per motivi di lavoro da qualche giorno.
Sono felice di esserle stato - in qualche modo - utile.
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