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Consulenza legale avanzata in diritto civile e commerciale

  • Massimiliano Caruso

    Aspirante notaio e consulente in materie civilistiche e societarie. Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze, ha svolto pratica notarile nel distretto di Cosenza, ed in preparazione al concorso notarile ha frequentato, in Napoli, corsi di perfezionamento in diritto civile e societario tenuti dal notaio Trinchillo; corsi di diritto societario tenuti dal notaio Santangelo; un biennio della Scuola di Notariato, Fondazione Emanuele Casale (lezioni del Prof. Perlingieri e dei notai Corrente, Luongo, Romano in diritto civile e del prof. Campobasso e del notaio Caccavale in diritto commerciale); un ulteriore biennio dell’Istituto Superiore di Studi Giuridici (nello specifico le lezioni di diritto civile e societario tenute dal notaio Adolfo Cannavale). Ha frequentato corsi specialistici di formazione professionale legale de “Il sole 24 ore” in contrattazione internazionale e risoluzione delle controversie, Cross-Border Mergers & Acquisitions and Joint Venture in Milano. Ha partecipato a seminari specifici su Contract Negotiation and Drafting organizzati dal corso di studi English For Law and International Transaction in collaborazione con gli studi Baker & McKenzie, Clifford Chance di Milano. Collabora con varie Riviste giuridiche.

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Archivi per Novembre, 2009

COMUNIONE LEGALE ED ACQUISTO CON DENARO PERSONALE (PERVENUTO PER DONAZIONE O SUCCESSIONE O PARAFERNALE).

Scritto da Massimiliano Caruso su 26 Novembre 2009

Il regime di comunione legale, a prima vista di facile interpretazione, presenta, a ben vedere, ambiti di applicabilità non chiari o che possono generare l’insorgenza di dubbi. Una delle problematiche che, specialmente di recente, ha suscitato l’interesse della dottrina e della giurisprudenza è quella relativa alla sorte dei beni acquistati, in comunione legale dei beni, con denaro personale. È considerato tale quello pervenuto al coniuge a titolo di successione o donazione o quello parafernale, ossia facente parte del patrimonio personale del coniuge antecedente alla contrazione del matrimonio (o, comunque, alla scelta del regime di comunione legale).

Sul punto si assiste allo scontro, a ben vedere ancora animoso, tra due orientamenti. Alcuni autori (1) ritengono che qualunque acquisto effettuato con denaro personale sia suscettibile di esclusione, purché questa avvenga secondo i dettami dell’art. 179, commi 1, lett. f) e 2 c.c. (nell’atto traslativo si rende, quindi, necessaria la dichiarazione dell’acquirente relativa alla personalità del bene, alla quale deve seguire la ricognizione del coniuge non acquirente). Tale tesi – che essendo maggiormente aderente ad una interpretazione sistematica della normativa in tema di regimi patrimoniali si ritiene preferibile – argomenta dal combinato disposto degli artt. 177.1, lett. a),  (“costituiscono oggetto della comunione: a)  gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”) e 179.1, lettere a) ed f), c.c. (“non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto”). Si è specificato come non vi sia dubbio alcuno sul fatto che il denaro rientri nel generale ed ordinario concetto giuridico di bene. In quanto tale ben può, quindi, essere scambiato con ulteriori beni ai sensi dell’art. 179.1, lett. f) c.c. I dissidi maggiori sorgono, tuttavia, relativamente all’acquisto, vigente il regime di comunione legale, di beni con denaro parafernale (l’esclusione, dalla comunione, di beni acquistati con denaro ricevuto in virtù di donazione o successione è rafforzato dalla previsione dell’art. 179.1, lett. b), c.c. e dalla necessaria omogeneità disciplinare da riservare ai beni, di qualunque natura essi siano, oggetto di successione o donazione). In tale ipotesi, non può farsi a meno di osservare che, considerando l’acquisto effettuato con denaro parafernale come rientrante in comunione, si finirebbe col limitare eccessivamente l’autonomia negoziale del coniuge, il quale si vedrebbe costretto, per avere la certezza della esclusione dalla comunione, a “trasformare”, prima dell’instaurarsi della comunione, tutto il denaro facente parte del proprio patrimonio in beni immobili o mobili registrati, salvo poi effettuare la rivendita instauratosi lo stesso. È evidente l’illogicità di una soluzione del genere nonché la contrarietà al principio di economia dei mezzi giuridici. Eventuali problematiche potrebbero sorgere da un punto di vista probatorio. Sarebbe allora opportuno che, prima dell’instaurarsi del regime di comunione, i coniugi (o quantomeno quello interessato alla esclusione) provvedano a far redigere un atto ricognitivo che attesti il denaro parafernale appartenente agli stessi (allo stesso).

Altra dottrina è di avviso completamente opposto. Gli autori (2) che la sostengono muovono, tuttavia, da ragioni prettamente probatorie; osservano, infatti, come la prova del quantum di denaro posseduto prima dell’instaurazione del regime di comunione legale sarebbe così ardua da avere indotto il legislatore a non sbilanciarsi sul punto (escludendo così, implicitamente, rilevanza al denaro “personale”). La Cassazione (3), da parte sua, sembrerebbe aderire a questo secondo orientamento. È stato, infatti, recentemente (4) affermato come la qualità di bene personale e la conseguente esclusione della comunione non deriverebbero dal sol fatto che il bene sia stato acquistato con denaro personale, essendo, ai fini della esclusione, necessario che l’acquisto sia stato effettuato con denaro che provenga dalla vendita o dalla permuta con altri beni personali. È di assoluta evidenza, anche ad occhio non attento, la notevole forzatura interpretativa della Suprema Corte, la quale equipara (confonde !?!) lo scambio alla permuta. La Cassazione sembra, in altri termini, far propria la distinzione dottrinale avanzata da alcuni autori tra denaro personalissimo (derivante dalla trasformazione di beni personali) e denaro personale (quello parafernale). Il primo sarebbe escluso dalla comunione, il secondo inderogabilmente ricompresovi. È stato acutamente e correttamente osservato da alcuna dottrina (5) come una interpretazione di tal fatta appaia essere eccessivamente limitativa di un contesto che trova, nella tutela di interessi pubblicistici, una regolamentazione privatistica. È palese, continuando, l’incongruità della ricostruzione esaminata con la lettera dell’art. 179.1, lett. a) c.c., nonché con la ratio che ha sotteso la creazione legislativa del concetto di bene personale (lasciare fuori dalla comunione beni non collegati alle attuali capacità reddituali del coniuge: si pensi ai beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario, a quelli acquisiti successivamente per donazione o successione, ai beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, alla pensione attinente alla perdita della capacità relativa). Aderire ad una tesi di tal fatta significherebbe, a ben vedere, piegare, in modo inammissibile, il diritto sostanziale ad esigenze probatorie (quando dovrebbe essere esattamente il contrario). La Cassazione sembra, tuttavia, almeno parzialmente, essere, di recente (6), tornata sui suoi passi. È stato, infatti, statuito che ”in tema di comunione legale tra i coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga, dal medesimo accantonato, sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né d’altro canto è configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177.1, lett. a), cod. civ., cioè come una operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo del patrimonio del depositante. Pertanto, il coniuge può utilizzare le somme accantonate sul di lui conto corrente, provenienti dall’alienazione di un bene personale, ai fini della surrogazione reale di cui all’art. 179,1, lett. f), c.c.”. Argomentazioni, queste, che, a ben vedere, non fanno altro che rafforzare la tesi della escludibilità dalla caduta in comunione dei beni acquistati con denaro parafernale.

 

Massimiliano Caruso

 

(1) A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, Diritto di famiglia, I, Milano, 1984, p. 988; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile e commerciale, 1984, p. 88 ss.

(2) V. DE PAOLA, A. MACRÌ, Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, p. 132; V. DE PAOLA, S. MACRÌ, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato vol.2, p. 361 – 571. 

(3) Cass. 1556/93; Cass. 9355/97; Cass. 19250/04.

(4) Cass. 2954/03.

(5) L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione, 2006, p. 360.

(6) Cass. 1197/06.        

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SEZIONI UNITE CASS. N. 21045/09. L’IPOTECA ANTERIORE ALLA TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE PREVALE SUL PRIVILEGIO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 2775-BIS C.C.

Scritto da Massimiliano Caruso su 9 Novembre 2009

Sentenza n. 21045 del 1° ottobre 2009

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito)

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – CAUSE DI PRELAZIONE – PRIVILEGI – EFFICACIA – IN GENERE – DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE

 

«Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod. civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare), il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».

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LE SEZIONI UNITE (CASS. 22775/09) CONFERMANO LA NON POSSIBILITA’ DI RIFIUTARE IL COACQUISTO.

Scritto da Massimiliano Caruso su 9 Novembre 2009

Le Sezioni Unite confermano “definitivamente” l’orientamento dottrinal-giurisprudenziale prevalente, il quale esclude la possibilità che un coniuge in comunione legale possa rifiutare il coaquisto. Nello specifico è stato statuito che la dichiarazione di destinazione ad attività professionale contenuta nell’atto pubblico di compravendita di un immobile allo scopo di sottrarlo alla comunione legale dei coniugi non ha efficacia negoziale. ll sopravvenuto accertamento della comunione legale non è, tuttavia, opponibile al terzo acquirente in buona fede. Le Sezioni Unite hanno ribadito che la dichiarazione ex art. 179 comma 2 c.c. è meramente ricognitiva. L’intervento adesivo del coniuge non acquirente, infatti, è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione.

Estratto dei passaggi chiave.

“Come risulta dalla citata ordinanza interlocutoria della prima sezione civile, è controverso sia in dottrina sia in giurisprudenza se abbia natura meramente ricognitiva ovvero negoziale l’atto con il quale uno dei coniugi, intervenendo nel contratto stipulato dall’altro coniuge, riconosca a norma dell’art. 179 comma 2 c.c. la natura personale del bene acquistato e consenta perciò alla sua esclusione dalla comunione legale.Dalla natura meramente ricognitiva attribuita all’atto previsto dall’art. 179 comma 2 c.c., in particolare, un orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa corte fa discendere l’enunciazione di un principio di indisponibilità del diritto alla comunione legale (Cass., sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2954, m. 560743, Cass., sez. I, 24 settembre 2004, n. 19250, m. 577347), benché ne riconosca poi la irretrattabilità, quale “dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l’effetto di una presunzione ‘juris et de jure’ di non contitolarità dell’acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge” (Cass., sez. II, 6 marzo 2008, n. 6120, m. 602411, Cass., sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1917, m. 534144).Sennonché può certo ammettersi che la dichiarazione prevista dell’art. 179 comma 2 c.c. abbia natura ricognitiva e portata confessoria quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti.Infatti una dichiarazione di intenti può essere più o meno sincera o affidabile, ma non è una attestazione di fatti, predicabile di verità o di falsità; e quindi, secondo quanto prevede l’art. 2730 c.c, non può avere funzione di confessione (Cass., sez. un., 26 maggio 1965, n. 1038, m. 312020, Cass., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3033, m. 606575).Esemplificando, può avere dunque natura ricognitiva la dichiarazione con la quale uno dei coniugi riconosca appunto che il corrispettivo dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge viene pagato con il prezzo del trasferimento di altri beni già personali (art. 179, comma 1, lettera f). Ma non può attribuirsi natura ricognitiva alla dichiarazione con la quale uno dei coniugi esprima condivisione dell’intento dell’altro coniuge di destinare alla propria attività personale il bene che viene acquistato.Certo, non può negarsi una peculiare efficacia probatoria all’intervento del coniuge non acquirente che sia effettivamente ricognitivo dei presupposti di fatto dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge. Ma il problema qui realmente in discussione non è tale possibile efficacia probatoria.Il problema che è effettivamente in discussione è se l’intervento ex art. 179 comma 2 c.c. del coniuge non acquirente sia elemento costitutivo della fattispecie cui si ricollegano gli effetti di esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge.Occorre dunque stabilire non solo se l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione sufficiente dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge; ma anche se sia condizione necessaria di un tale effetto. Seconda una parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è di per sé sufficiente all’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge, indipendentemente dall’effettiva natura personale del bene (Cass., sez. I, 2 giugno 1989, n. 2688, m. 462974).Secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza, invece, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è sufficiente a escludere dalla comunione il bene acquistato dall’altro coniuge, ma è condizione necessaria di tale esclusione; sicché, quand’anche sia effettivamente personale, il bene rimane incluso nella comunione in mancanza dell’intervento adesivo del coniuge non acquirente (Cass., sez. I, 24 settembre 2004, n. 19250, m. 577347).Dalla stessa lettera dell’art. 179 comma 2 c.c. risulta peraltro che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale.La norma prevede infatti che i beni acquistati risultano esclusi dalla comunione “ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.Sicché dall’atto deve risultare alcuna delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nel primo comma dello stesso art. 179 c.c.; e l’effetto limitativo della comunione sì produce solo “ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma”, vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali.L’intervento adesivo del coniuge non acquirente può dunque rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando, come s’è detto, assuma il significato di un’attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. E quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione “di una sua futura destinazione, sarà l’effettività dì tale destinazione a determinarne l’esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua destinazione.Secondo il sistema definito dagli art. 177 e 179 comma 1 c.c.,  infatti, l’inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi in costanza di matrimonio. Ed è solo la natura effettivamente personale del bene a poterne determinare l’esclusione dalla comunione.Se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facoltà di escludere ad libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti previsti dall’art. 179 comma 2 c.c..Certo, potrebbe anche ritenersi che una tale facoltà debba essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche, indipendentemente da un’espressa previsione legislativa. Come potrebbe ritenersi che, dopo C. cost., n. 91/1973, non possa negarsi a ciascun coniuge il diritto di donare anche indirettamente all’altro la proprietà esclusiva di beni non personali.Tuttavia tali facoltà non potrebbero affatto desumersi dall’art. 179 comma 2 c.c., che condiziona comunque l’effetto limitativo dalia comunione alla natura realmente personale del bene; e attribuisce all’intervento adesivo del coniuge non acquirente la sola funzione di riconoscimento dei presupposti di quella limitazione, ove effettivamente già esistenti.Deve nondimeno ritenersi che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione necessaria dell’esclusione dalla, comunione del bene acquistato dall’altro coniuge.L’art. 179 comma 2 c.c. prevede infatti che l’esclusione della comunione ai sensi dell’art. 179 comma [1] lettera c), d) e f) c.c. si  abbia  solo se la natura personale del bene  sia dichiarata dall’acquirente  con l’adesione dell’altro coniuge.Sicché nei casi indicati la natura personale del bene non è sufficiente a escludere di per sé l’esclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione.Sicché l’eventuale inesistenza di quel presupposto potrà essere comunque oggetto di una successiva azione di accertamento, pur nei limiti dell’efficacia probatoria che l’intervento adesivo avrà in concreto assunto.Come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, pertanto, il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi.Tuttavia, se l’intervento adesivo ex art. 179 comma 2 c.c assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene dalla comunione, l’azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall’art. 2732 c.c.. Se invece, come nel caso in esame, l’intervento adesivo ex art. 179 comma 2 c.c. assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati.”

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