Contratti misti.

·         Definizione -> sono contraddistinti dalla presenza di una unica causa composta da frammenti causali di più e diversi tipi legali.

·         Natura giuridica.

a)      Alcuni autori negano autonomia alla figura in esame -> si afferma che essi non sono diversi dagli altri contratti atipici, essendo arbitraria l’operazione di scomporre il singolo contratto per andare alla ricerca delle sue componenti tra i vari tipi contrattuali in esso presenti.

b)      Altri autori (orientamento preferibile) sono di avviso opposto. Data, infatti, per scontata, per entrambe, l’unicità di causa, si afferma che, mentre, nei contratti atipici la causa è originale, nei contratti misti risulta dalla fusione di frammenti di negozi già conosciuti la nostro legislatore.

·         Disciplina giuridica. Sono state avanzate in dottrina e giurisprudenza tre tesi:

a)      Teoria dell’applicazione analogica -> sarebbero da applicare ai negozi misti, direttamente i principi generali sui contratti, analogicamente le norme dei contratti tipici simili a quelli da disciplinare.

b)      Teoria della combinazione -> sarebbero da applicare, le norme proprie dei negozi tipici i cui frammenti causali si fondono nella unitaria causa del negozio misto.

c)       Teoria (preferibile) dell’assorbimento -> è da applicare la disciplina del contratto la cui funzione è assorbente. È stato, tuttavia, precisato che aderire a tale orientamento non significa ignorare gli elementi secondari, che devono essere tenuti presenti nell’economia della disciplina, salvo incompatibilità con quella del contratto principale. Il criterio della combinazione riprende, inoltre, vigore nel caso in cui non vi sia prevalenza di un tipo negoziale.

·         Donazione mista (negotium mixtum cum donatione)-> ravvisabile ove, in un negozio (tendenzialmente oneroso), una delle prestazione è, notevolmente, inferiore all’altra, stante l’intento di arricchire volontariamente colui che deve porre in essere quest’ultima. È discussa la natura giuridica.

a)      Teoria del negozio misto -> gli autori che la sostengono, ritengono fondibili, in una causa unitaria, la funzione (onerosa) di scambio e quella gratuita. L’opposta teoria (del negozio indiretto) presenterebbe numerose problematiche (i requisititi formali propri della donazione sarebbero elusi, pur in presenza di vera e propria donazione).

b)      Teoria (preferibile) del negozio indiretto  -> una delle parti realizza l’intenzione di arricchire l’altra (propria della donazione), non a mezzo di classica donazione, ma a mezzo di un negozio diverso. Sarà da applicare la disciplina dei negozi indiretti (norme del negozio mezzo per la regolamentazione degli aspetti formali, norme del negozio fine (donazione) per gli aspetti sostanziali.

 

Contratti complessi.

·         Si tratta di una figura che ha dato adito a numerosissimi dubbi.

a)      La Cassazione ritiene che il contratto complesso sia da distinguere dal contratto misto, in quanto avrebbe carattere unitario, a differenza del contratto misto che sarebbe sintesi di molteplici schemi negoziali.

b)      L’orientamento preferibile sostiene che l’espressione contratto complesso sia mero sinonimo di contratto misto, perché, a ben vedere, in entrambi, la causa è unitaria, seppur composta differentemente.

c)       Una autorevole tesi sostiene che il contratto complesso si pone in rapporto di genus a species nei confronti del contratto misto, in quanto di portata più ampia (potendo risultare, sia da una sintesi di tipi negoziali, sia da una sintesi di elementi non essenziali di negozi tipici, ma che fusi danno vita ad un negozio complesso).

 

Contratti collegati.

·         Definizione -> sono collegati i contratti che presentano i seguenti caratteri:

a)      una pluralità di negozi -> come vedremo in seguito si tratta dell’elemento che maggiormente differenzia i contratti collegati dal contratto misto.

b)      una connessione funzionale tra i negozi coinvolti -> l’orientamento preferibile ritiene non necessaria la assoluta coincidenza soggettiva delle parti coinvolte nei vari negozi collegati.

·         Classificazione:

a)      Collegamento necessario (predisposto dal sistema legislativo) o volontario (creato per volere delle parti).

b)      Collegamento unilaterale (un negozio è in regime di subordinazione rispetto ad un altro) o bilaterale (il collegamento è in condizioni di reciprocità).

c)       Collegamento genetico (un negozio influenza la formazione di un altro) o funzionale ( un negozio influenza il rapporto scaturente da un altro).

·         Specie:

a)      Negozi preparatori -> procura, contratto preliminare.

b)      Negozi integrativi -> ratifica.

c)       Negozi complementari -> accettazione dell’eredità, adesione del terzo a cui favore è deviano gli effetti di un contratto.

d)      Negozi ausiliari -> arbitra mento.

e)      Negozi revocatori -> mutuo dissenso, riscatto, recesso.

f)       Particolari negozi collegati -> negozio indiretto, in frode alla legge, fiduciario.

·         Effetti:

a)      Nell’ipotesi di collegamento unilaterale, ogni vicenda (invalidità, annullabilità, rescindibilità, risolubilità) relativa al contratto principale si riversa (univocamente) anche sul subordinato. In alcuni casi (contratto preliminare, procura, ratifica), inoltre, il contratto subordinato deve rivestire la medesima forma del pricipale.

b)      Nell’ipotesi del collegamento bilaterale, l’interdipendenza (e ,quindi l’estensione delle vicende), è biunivoca.

c)       Occorre avere riguardo, inoltre, anche alla volontarietà o meno del collegamento. Nell’ipotesi di collegamento necessario, infatti, l’interdipendenza è sancita dalla legge. In quello volontario, bisogna analizzare nel dettaglio il volere delle parti (solitamente, tuttavia, il collegamento è bilaterale).

·         Differenza dai contratti misti. La distinzione tra contratti misti e collegati non è particolarmente complessa da un punto di vista teorico. Si ha contratto misto quando l’unico negozio posto in essere è contraddistinto da una causa unica, benché formata da frammenti causali propri di negozi tipici. Si ha contratto collegato quando si assiste al concorso tra più negozi (ciascuno dei quali resta autonomo), i quali sono funzionalmente volti allo realizzazione di uno scopo unico, che non potrebbe essere concretizzato se non con il ricorso a molteplici fattispecie negoziali. Difficilissima è la differenziazione da un punto di vista pratico. Occorre segnalare come, tuttavia, in generale la distinzione tra le due figure risulta non necessaria stante la unicità di disciplina (viene meno, in entrambe le figure, l’intera fattispecie nel caso di inadempimento o invalidità). Solo in riferimento al recesso parziale si rende necessario il distinguo, stante l’orientamento giurisprudenziale che lo ritiene applicabile all’ipotesi di contratti collegati, ma non al contratto misto.

a)      Parte della dottrina ravvisa, quale necessaria ai fini della differenziazione, l’analisi della volontà delle parti. Contra -> le parti, spesso non operatori del diritto, non conoscono la differenza tra contratto misto e collegato, ma mirano ad uno scopo (spetta all’ordinamento, ex post, la qualificazione giuridica dell’assetto di interessi prodotto).

b)      L’orientamento preferibile rinviene l’elemento differenziante nell’unicità della causa. Il negozio è misto quando è contraddistinto da una causa unitaria (seppure composta da più frammenti di più negozi), quello collegato – stante la autonomia dei negozi coinvolti – è caratterizzato dalla presenza di tante cause, quanti sono i negozi funzionalmente collegati  (seppur tendenti al raggiungimento di uno scopo unico).  In definitiva se le cause sono scindibili si ha collegamento, se la causa è non scindibile si versa nella figura del negozio misto.

 

Il contratto indiretto.

·         Definizione -> è indiretto il contratto voluto dalle parti per perseguire finalità che divergono dallo scopo tipico dello schema contrattuale adoperato. Vi è, in altri termini, una esuberanza dello scopo rispetto al mezzo. La fattispecie in esame ha dato adito a dubbi dottrinal-giurisprudenziali:

a)      Teoria negatrice -> il contratto indiretto rappresenta una fattispecie che non assume rilievo alcuno nel nostro ordinamento, essendo il raggiungimento dello scopo ulteriore un mero motivo, ed, in quanto tale, giuridicamente irrilevante.

b)      Teoria del contratto atipico -> il contratto indiretto, perseguendo finalità ultronee rispetto a quelle classiche dello schema utilizzato, è da qualificarsi quale negozio atipico.

c)       Teoria del contratto con clausola speciale -> la fattispecie in esame non sarebbe altro che un ordinario contratto cui si aggiungono clausole speciali – che fanno corpo unico con la dichiarazione principale – preordinate al perseguimento dello scopo ulteriore.

d)      Teoria (preferibile) del doppio negozio funzionalmente collegato ->  l’uno (c.d. negozio mezzo), posto in essere, ma svuotato del suo contenuto, l’altro (c.d. negozio fine) del quale si vuole la sostanza, ma non l’apparenza.

·         Disciplina giuridica -> per la regolamentazione degli aspetti formali occorre aver riguardo alla disciplina del negozio mezzo, per la regolamentazione degli aspetti sostanziali alla disciplina del negozio fine.

·         Figuri affini:

a)      Contratto simulato -> le due figure sono palesemente diverse. Mentre nel contratto indiretto il contratto mezzo è voluto dalle parti per il raggiungimento di risultati che vanno oltre il medesimo, nella simulazione il contratto dichiarato non è voluto.

b)      Contratto in frode alla legge -> è species del genus contratto indiretto. La peculiarità è da ravvisarsi nello scopo perseguito (non lecito, ma contrario a norma imperativa) -> quindi si avrà: un contratto mezzo (lecito), un contratto fine (illecito per contrarietà a norma imperativa).

 

Massimiliano Caruso

Commenti

10 commenti a “CONTRATTI MISTI, COMPLESSI, COLLEGATI, INDIRETTI.”

  1. serena on 20 Ottobre 2010 08:27

    Buongiorno
    volevo chiederLe: quali sono invece i contratti collaterali?

  2. Massimiliano Caruso on 11 Novembre 2010 02:11

    I contratti collaterali sono quelli che si sviluppano parallelamente al contratto principale (che quindi ne è il presupposto), coesistendo con questo. Si tratta di una classificazione in voga soprattutto nella dottrina contrattualistica dei Paesi di Common Law, anche se non estranea al nostro ordinamento giuridico. C’è chi qualifica il contratto di mutuo quale contratto collaterale a quello di compravendita. Personalmente non mi entusiasma moltissimo come categoria, avendo contorni vaghi, e, comunque, non aggiungendo nulla alle classificazioni tradizionali proposte dalla dottrina.

  3. Luca on 17 Novembre 2010 17:57

    Buongiorno,
    secondo Lei è possibile ritenere contratti collegati il rapporto di lavoro subordinato e la carica di amministratore che lo stesso soggetto riveste nei confronti della società-datrice di lavoro?

  4. rosaly on 12 Dicembre 2010 23:39

    salve ma dopo aver consultato libri,riviste,manuali e altre definizioni ancora non mi è chiara la distinzione tra contratti complessi,collegati,indiretti e fiduciari.la prego ho esame di diritto civile a breve e sento ke il prof mi chieda questo.grazie ancora.

  5. Massimiliano Caruso on 13 Dicembre 2010 00:28

    @ Luca. Ritengo di no. Non vedo il nesso funzionale.

    @Rosaly. Onestamente gli scritti di cui sopra mi sembrano chiarissimi.

    Riassumento: contratti collegati sono quelli che risultano essere funzionalizzati al perseguimento di uno scopo comune. Ogni negozio mantiene la propria indipendenza causale (ossia è ravvisabile una causa indipendente per negozio), ma tutti sono necessari per il raggiungimento di uno scopo che non potrebbe essere raggiunto impiegando uno solo dei contratti coinvolti.

    Il contratto misto è un contratto unitario da un punto di vista casuale. La causa è cioè unica, ma è composta da più elementi di diversi tipi contrattuali. Questi diversi elementi si fondono, formando una sola causa alla base di un solo contratto che è appunto denominato come (causalmente) misto. Passando ai contratti complessi, può osservarsi come, secondo la tesi prevalente, alla quale mi sento di aderire, non si tratti di altro che di una mera denominazione alternativa a a quella di contratti misti e che, quindi, non sono ravvisabili differenze tra i due.

    Il contratto è indiretto quando le finalità perseguite sono ultronee rispetto al mezzo adoperato. Utilizzo cioè uno schema contrattuale che teoricamente dovrebbe perseguire uno scopo, ma che in realtà nel mio disegno ne produce altri. L’esempio migliore è quello del contratto in frode alla legge. Utilizzo uno schema contrattuale lecito, per perseguire fini illeciti. Esempio: trasferisco un immobile (compravendita, contratto lecito) ad un soggetto che dovrà farmi da creditore, col patto che nel caso di mio inadempimento tenga l’immobile (scopo in frode alla legge, per aggiramento del divieto di patto commissorio).

  6. rosaly on 14 Dicembre 2010 18:58

    caro avvocato grazie x il suo riassunto.quindi in pratica nel contratto misto è come se si avesse una fusione delle cause,ad esempio contratto di locazione con annesso contratto di vitto e alloggio (caso di persona ke bada alla casa),ma il regolamento di vale disciplina è sorretto dalla tesi del principio della teoria dell’assorbimento.invece nel contratto collegato,ci sono cause distante con negozi distinti ma ke perseguono uno scopo unitario,e se uno di essi non si realizza,anke gli altri vengono meno.invece è giusto porre l’attenzione alla differenza sostanziale tra il contratto fiduciario e indiretto distinti dal contratto simulato in quanto in quest’ultimo nn si vuole ke si esplichino gli effetti?grazie

  7. rosaly on 14 Dicembre 2010 19:02

    rettifico vale = tale e distante = distinti.

  8. Massimiliano Caruso on 15 Dicembre 2010 00:16

    E’ tutto perfetto. Sia nel contratto indiretto che in quello fiduciario le parti, a differenza di quello simulato (simulazione assoluta), vogliono la produzione di effetti. Tenga presente però che negozio indiretto e fiduciario differiscono leggermente (nel primo lo scopo eccede il mezzo perseguito; nel secondo è il contrario: è cioè il mezzo utilizzato che eccede lo scopo, questo perché vi è una limitazione obbligatoria degli effetti teoricamente producibili dal mezzo impiegato).

  9. Rosaly on 15 Dicembre 2010 08:48

    Avvocato grazie Le farò sapere come andrà il mio esame di diritto civile, in attesa Le invio Cordiali Saluti.

  10. Massimiliano Caruso on 16 Dicembre 2010 00:19

    In bocca al lupo!

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