Gen
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Iureconsultus da oggi chiude. La ricarca in ambito giuridico continua su singulab.com
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Il sito iureconsultus.it chiudi i battenti dopo tre anni di onorato servizio. La ricerca giuridica condotta dallo studio legale singulance continuerà, invece, sul sito singolab.com.
Dic
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CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT ED ABUSO DEL DIRITTO. (TRIB. MILANO 28 LUGLIO 2010).
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L’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto della clausola generale di buona fede e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti endosocietari. Conseguentemente, è illegittima e comporta obbligo al risarcimento del danno l’applicazione di tale clausola al solo fine di determinare l’estromissione di un amministratore dalla gestione della società. L’obbligo di risarcire il danno da illegittima applicazione della clausola simul stabunt simul cadent è posto a carico dei soci che hanno violato la clausola generale di buona fede; ed il calcolo del danno si esegue alla stregua del caso di revoca dell’amministratore avvenuta senza giusta causa.
Dic
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NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTA’ D’IMPRESA. STATUTO DELL’IMPRESA.
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In vigore dal 15 novembre la legge 180/2011 che definisce lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di riconoscerne il contributo fondamentale alla crescita dell’occupazione e della prosperità economica del Paese, di favorire l’avvio di nuove attività anche da parte dei giovani e delle donne e di valorizzare le micro, piccole e medie imprese mediante la promozione di politiche volte all’aggregazione tra di esse attraverso i distretti o le reti di imprese.
Punti cardine dello statuto:
- semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri;
- maggiore trasparenza nell’accesso al credito;
- valutazione preventiva da parte della P.A dell’impatto di nuove norme sulle imprese prima ancora che siano adottate;
- nascita del Garante per le micro piccole e medie imprese;
- impegno all’adozione entro un anno della direttiva europea 2011/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (termini fissati in 30 giorni per le merci e i servizi forniti dalle imprese alla P.A. e di 60 giorni per i contratti tra imprese).
Si tratta, in sintesi, dell’applicazione dello “Small Business Act”, ossia della carta europea dei diritti per le piccole e medie imprese.
Massimiliano Caruso
Nov
29
RESPONSABILITA’ PENALE DEL DATORE DI LAVORO PER L’OMICIDIO COLPOSO DEL LAVORATORE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. NOTA A SENTENZA DEL 28 GIUGNO 2011 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA.
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La sentenza in oggetto non fa che confermare l’orientamento giurisprudenziale seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. IV, con la decisione del 10 novembre 2009, n. 7267 che, peraltro, nella sua funzione nomofilattica, sta uniformando l’interpretazione del diritto oggettivo in materia di delitti colposi in tutto il territorio della Repubblica.
Con la sentenza del 2011, il Tribunale di Ravenna affronta il tema della sussistenza, in capo al datore di lavoro, della responsabilità penale a titolo di colpa per la morte del prestatore di lavoro nell’adempimento dei suoi doveri inerenti al rapporto contrattuale di cui è parte.
In particolare, affronta il tema della punibilità del datore di lavoro per la morte del lavoratore che, per non aver assunto una condotta caratterizzata dalla abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità e, quindi, per non aver assunto un comportamento idoneo ad interrompere il nesso di causalità - quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento morte, ai sensi dell’art. 41 c.p. - tra la condotta posta in essere dal datore di lavoro in violazione di una regola cautelare e l’evento mortale, rende sussistente la responsabilità penale in capo al datore di lavoro a titolo di colpa.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa. Il lavoratore si recava presso lo stabilimento della società Alfa per questioni di manutenzione degli impianti elettrici. Nel corso dell’intervento, però, il lavoratore veniva accidentalmente a contatto diretto con le parti attive del circuito elettrico, perdendo la vita.
Il Tribunale di Ravenna, ammettendo che il lavoratore avrebbe volontariamente disattivato i meccanismi di sicurezza, verosimilmente con l’intenzione di rendere più agevoli e rapide le operazioni di manutenzione, con ciò sottovalutando il grave rischio cui andava incontro, ha comunque individuato, in capo al datore di lavoro (e anche in capo al direttore dello stabilimento in cui i lavori venivano eseguiti) una condotta di colpa specifica.
Attenzione: la colpa è generica quando la condotta incriminata vìola una regola cautelare astratta, come può esserlo la regola che prescrive la diligenza nell’uso delle armi, oppure quella che prescrive la prudenza quando si è alla guida delle auto. Nel caso de quo, la colpa imputabile al datore di lavoro (e al direttore dello stabilimento) è specifica perchè la condotta da egli posta in essere ha violato una regola cautelare concreta (e non astratta) derivante dalla la precisa direttiva, emanata dal responsabile per la sicurezza, di sospendere i lavori sino a quando non venivano aggiornati i piani di sicurezza e di coordinamento. In altri termini, con la regola cautelare specifica si intende scongiurare un determinato evento, come quello della morte, che proprio attraverso la sua violazione è possibile realizzare.
In particolare, il datore di lavoro (ed il direttore dello stabilimento), se avesse osservato la regola cautelare specifica contenuta nella direttiva e, quindi, se avesse assunto un comportamento contrario all’evento specifico che quella regola voleva scongiurare, avrebbe potuto non solo prevedere, ma avrebbe potuto soprattutto evitare che il lavoratore incontrasse la morte.
Il Tribunale di Ravenna, dunque, ha interpretato il comportamento del lavoratore come non eccezionale, nè anomalo e neppure imprevedibile, cioè inidoneo ad interrompere il nesso di causalità fra la condotta colposa del datore di lavoro (e del direttore dello stabilimento) e l’evento mortale. In particolare, il Giudice di prime cure ha sostenuto che la responsabilità del datore di lavoro non può essere esclusa da eventuali comportamenti colposi concorrenti del lavoratore perché spetta al datore di lavoro, che è garante dell’integrità fisica e dell’incolumità dei lavoratori, evitare anche le conseguenze degli errori dovuti alla loro inesperienza, negligenza, eccessiva sicurezza o disattenzione. Si fa eccezione a tale regola – in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione causale – unicamente in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore, che può verificarsi solo a fronte di condotte abnormi dello stesso. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che non vi sia stata alcuna esorbitanza rispetto alle mansioni proprie del lavoratore, né alcuna abnormità nella sua condotta: infatti, è certo che egli commise un tragico errore, svolgendo in solitudine un lavoro per il quale non aveva ricevuto un’adeguata formazione e preparazione, cercando di farlo nel più breve tempo possibile e sottovalutando, per eccesso di sicurezza, il rischio cui si esponeva.
Ivan Cascardo
Nov
29
REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA SULL’ETICHETTA TRASPARENTE DI ALIMENTI E BEVANDE.
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Il regolamento definisce principi, requisiti e responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e l’etichettatura degli stessi. Chiarisce, inoltre, gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione, nonché le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti.
L’ambito di applicazione del regolamento è circoscritto:
- agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- agli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
- ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.
Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività deve essere accompagnato da informazioni conformi al e regolamento.
Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:
a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento.
Tali informazioni riguardano:
b1) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
b2) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro;
b3) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento;
c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
Nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.
Nov
29
IL PREZZO DELLA SOSTA NON INCLUDE LA CUSTODIA DEL VEICOLO NEI POSTEGGI DI SCAMBIO. (CASS. SS. UU. 14319/2011).
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L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell’art. 7, comma I, lettera f) , del d.lgs 285/1992, non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, perché l’esclusione della custodia attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico, e l’unica qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso e uscita, dispositivi e personale di controllo), per costituire l’obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.
Nov
29
RESPONSABILE L’ISTITUTO DI CREDITO PER GLI INVESTIMENTI RISCHIOSI PROPOSTI SULLA BASE DI VALORIZZAZIONI INGANNEVOLI. (CASS. 10748/2011).
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La banca è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa comminata dalla Consob per gli investimenti rischiosi proposti dai suoi venditori ai clienti. In caso di valorizzazioni ingannevoli, redatte manualmente per non lasciare traccia sui server, è l’istituto di credito a esserne responsabile.
Nov
29
NUOVE CONSIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AL FONDO DI GARANZIA DELLE PMI.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - in esecuzione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di modificare le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - il decreto 10 novembre 2011, recante “Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Maggiori Garanzie
Le imprese possono godere di una nuova forma di aiuto attraverso le riserve del Programma Operativo Nazionale (PON) e del Programma Operativo Interregionale (POI) per un ’importo massimo garantito complessivo che non può superare i 2,5 milioni di euro.
La prenotazione della garanzia della Riserva PON e della Riserva POI (e relative sottoriserve) può essere richiesta mediante la presentazione del modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it.
Seguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini dell’ammissibilità.
Le richieste di prenotazione saranno presentate al Comitato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
Entro due mesi (termine massimo) dalla data di presentazione della richiesta (ovvero dalla data di completamento della stessa) il Comitato ne delibera l’accoglimento o il rigetto. Nel primo caso, la garanzia viene prenotata a favore dell’impresa richiedente.
La comunicazione viene effettuata entro 10 giorni dall’approvazione del comitato, trascorsi i quali l’impresa interessata può presentarsi in banca o presso una società di intermediazione finanziaria per ottenere l’erogazione del prestito.
Gli istituti di credito presentano richiesta di controgaranzia entro 3 mesi dall’approvazione della domanda inviata dall’azienda all’autorità di gestione.
Transazioni
Modificate la procedura di transazione tra azienda e banca creditrice per l’estinzione del debito ed il sistema di contestazione dell’inefficacia o revoca della garanzia.
Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese copre le spese di transazione con la banca.
Le proposte transattive formulate dalle imprese beneficiarie, dovranno essere sottoposte preventivamente dai richiedenti al Gestore per l’assenso del Comitato di Gestione del Fondo: dovranno prevedere, inoltre, una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% del debito complessivo costituito da rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.
Le richieste devono essere presentate al Gestore entro 10 giorni dalla formalizzazione delle proposte transattive, in modo da essere sottoposte al successivo esame del Comitato, mediante (pena l’improcedibilità) la compilazione del modello previsto dal decreto con tutti i documenti richiesti per l’attivazione della garanzia del Fondo.
Le richieste devono contenere:
- l’ammontare del debito complessivo vantato dalla banca finanziatrice alla data della proposta stessa;
- l’importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
- l’ammontare dell’importo proposto in termini percentuali rispetto al debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora);
- la perdita a carico della banca finanziatrice in caso di accoglimento;
- la conseguente perdita a carico del Fondo;
- la situazione patrimoniale/economica/finanziaria dell’impresa debitrice e/o dei suoi garanti;
- eventuali altre esposizioni debitorie dell’impresa nei confronti della banca finanziatrice;
- valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la banca finanziatrice a deliberare positivamente la proposta.
Procedimento di inefficacia della garanzia e di revoca dell’intervento
Nel caso di inefficacia o di revoca dell’intervento del fondo di garanzia il Gestore comunica ai soggetti richiedenti e/o alle imprese beneficiarie l’avvio del relativo procedimento, assegnando ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
Gli interessati possono presentare, entro il termine suesposto, al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
In tal caso l’autorità di gestione comunica l’avvio del procedimento alle imprese che hanno fatto richiesta o hanno già ottenuto l’aiuto per consentire loro di presentare delle controdeduzioni entro 30 giorni.
La pratica passa infine al comitato di valutazione che entro 90 giorni dalla comunicazione decide sul caso.
Nov
14
29 NOVEMBRE. TERMINE ULTIMO PER LE SOCIETA’ PER DOTARSI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).
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Ministero Sviluppo economico
Circolare 3 novembre 2011 n. 3645
“Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008) – Approssimarsi del termine – Indicazioni operative”
L’art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008 (convertito, con modificazioni, con legge 2/2009) prevede che:
«Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’ invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata».
Entro il 29 novembre 2011, pertanto, tutte le imprese «costituite in forma societaria» iscritte nel registro delle imprese che non abbiano già provveduto in tal senso, dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro medesimo.
Si evidenzia che il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa.
Obbligate alla comunicazione in questione sono:
- le società di capitali e di persone;
- le società semplici;
- le società cooperative;
- le società in liquidazione;
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
La domanda di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata va presentata mediante la “Comunicazione unica” di cui all’art. 9 del decreto-legge 7/2007, e, nell’ambito di questa, mediante la modulistica registro imprese lREA (modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata).
Si rammenta che ai sensi dell’ultimo periodo del citato art. 16, c. 6 «L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria».
Nel caso in cui la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata dovesse essere accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio: trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà soggetta all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento.
La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa: si segnalata, a tal fine, che sul sito www.registroimprese.it è disponibile una procedura semplificata on fine che consente di procedere all’adempimento in modo ancora più rapido.
I professionisti individuati dall’art. 31, comma 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, possono presentare la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese dichiarando, nelle note, di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo, nel caso in cui il dispositivo di finna digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo.
Si ritiene che nulla osti all’indicazione, nell’ambito della comunicazione in questione, dell’indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un’altra società cui l’impresa obbligata all’adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata.
In caso di rinnovo della pec già iscritta al registro delle imprese, avvenuto sia precedentemente sia successivamente alla sua scadenza, non dovrà essere fatta alcuna comunicazione al registro delle imprese.
Nov
13
MAXIEMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ CON LE MISURE RICHIESTE DALL’EU E DALLA BCE.
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PENSIONI
Dal 2026 si andrà in pensione a 67 anni Per chi andrà in pensione a partire dal 2026, l’età minima di accesso alla pensione di vecchiaia sarà di 67 anni.
DISMISSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI
Trasferimento degli immobili pubblici attraverso il conferimento degli stessi a uno o più fondi comuni di investimento immobiliari e a una o più società di nuova costituzione.
Un primo decreto per l’individuazione degli immobili dovrà emanarsi entro il 30 aprile 2012 e dovrà prevedere anche una quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate.
DISMISSIONE DI TERRENI AGRICOLI
Il ministero delle Politiche agricole dovrà individuare entro tre mesi i terreni dello Stato (a vocazione agricola e non utilizzabili per altre finalità) da vendere.
L’Agenzia del Demanio se ne occuperà mediante trattativa privata per gli immobili di importi inferiori a 400mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400mila euro. Viene riconosciuto un diritto di prelazione ai giovani imprenditori.
ORDINI PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
La riforma degli ordinamenti degli ordini professionali dovrà avvenire entro 12 mesi all’entrata in vigore del presente decreto.
È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Costituzione di società tra professionisti anche per l’esercizio di più attività professionali.
Abolizione delle tariffe.
PROCESSO CIVILE
Previsto l’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile.
Riduzione del contenzioso > Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell’entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento.
SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DIRITTO SOCIETARIO
Collegio sindacale srl > A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.
Nomina sindaco unico srl e spa > L’art. 2477 c.c. è modificato stabilendosi come l’atto costitutivo delle srl possa prevedere la nomina di un sindaco (anziché di un collegio sindacale, come attualmente previsto) o di un revisore. La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa e se, altresì, la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis, ossia totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio in numero pari a 50 unità. Anche nelle Spa con meno di 1 milione di euro di capitale sociale perdono il collegio sindacale, bastando un unico sindaco.
Organismo di vigilanza > Con l’aggiunta del comma 4-bis all’art. 6 del DLgs. n. 231/2001, è previsto che, nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’Organismo di vigilanza ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.
MOBILITÀ PER I DIPENDENTI STATALI
I dipendenti Pubblici ritenuti in soprannumero potranno essere posti in mobilità. La messa a disposizione dei lavoratori in mobilità non avverrà più previo accordo sindacale ma dopo una semplice comunicazione ai sindacati.
TORINO – LIONE
Le aree interessate alla realizzazione della Torino-Lione sono di “interesse strategico nazionale”. Chi vi si introduce sarà punito a norma dell’articolo 682 del codice penale: arresto da tre mesi a un anno e ammenda.
DEFISCALIZZAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE.
Previste delle defiscalizzazioni (IRAP e IVA) per realizzare nuove autostrade.
MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
Stop per i primi tre anni dei contributi ai Contratti di apprendistato > Dal 1 gennaio 2012 è previsto per la promozione dell’occupazione giovanile, che per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Occupazione femminile > Nasce il contratto di inserimento per le donne nelle aree territoriali in cui è più accentuata la differenza di genere nel tasso di disoccupazione. Riguarda donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo.
Contratto di lavoro a tempo parziale > Maggiore ricorso al contratto di lavoro part-time, agevolando l’utilizzo delle clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) ed elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa), che potranno nuovamente essere liberamente stabilite dalle parti individuali, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva.
Telelavoro > Sono previste inoltre misure di incentivo del telelavoro.